Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 settembre 1993, n.1336

Nel procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio per “incapacità di assumere gli obblighi
matrimoniali” da parte della donna, devono intendersi rispettati i
principi della difesa e del contraddittorio nel caso in cui costei sia
evocata in giudizio in proprio e non nella persona di un curatore
speciale e si accerti che, vuoi nel giudizio canonico, vuoi nel
giudizio di delibazione, la sua capacità di agire rimasta integra
(nella specie: non risultava interdetta né inabilitata). La
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
per “defectus discretionis iudicii”, o per “incapacitas assumendi
onera coniugalia” non contraria all’ordine pubblico che non di per
sé leso dalla mera diversità tra le cause di nullità nei due
ordinamenti, ma assume portata impeditiva solo qualora sia superato
quel margine di discrezionalità che il nostro ordinamento si imposto
per la specialità del diritto canonico. Tali cause, peraltro, non si
discostano sostanzialmente dalla previsione di cui all’art. 120
c.c., né dato alla Corte di Appello il potere di esaminare il merito.
Nell’ipotesi di esecutività di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio applicabile la disciplina prevista dall’art.
129 c.c. non essendo riscontrabile alcuna differenza di regime tra gli
effetti personali e patrimoniali della nullità del matrimonio
concordatario rispetto a quella del matrimonio civile. Nel
procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità
del matrimonio, ed ai fini della emanazione di provvedimenti economici
ex art. 8 n. 2 dell’Accordo 18 febbraio 1984, le conclusioni di
carattere patrimoniale assunte nella causa di cessazione degli effetti
civili pendente tra le stesse parti non hanno alcuna influenza, data
la diversa natura sia delle domande nei due giudizi, sia della
sentenza che li conclude, sia degli effetti che ne conseguono.