Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2015, n.228

Spetta solo all'Autorità giudiziaria ordinaria disporre la
cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro degli
atti di matrimonio, posto che le registrazioni dello stato civile non
possono subire variazioni se non nei limitati casi descritti e
normativamente previsti in modo espresso. L'ufficiale di stato
civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli
errori materiali, laddove ogni rettificazione o cancellazione è
attribuita alla competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria (nel caso di specie, la trascrizione nei registri dello
stato civile di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto
all'estero).

Sentenza 09 marzo 2015, n.3912

Una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può
essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un
provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema
di stato civile. Spetta cioè solo al Tribunale civile disporre
la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro
degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni dello stato
civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi
descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale
di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di
correggere gli errori materiali; ogni rettificazione o cancellazione
è attribuita alla competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro dei
matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di
autotutela ma solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria
[in questo senso cfr. TAR Lazio, Sezione I Ter, sentenze 9 marzo 2015,
nn. 3911 e 3907].

Decreto 21 ottobre 2014

Il matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso
sesso non può essere considerato matrimonio per
l’ordinamento italiano, mancando uno dei requisiti essenziali, e
quindi non può produrre effetti giuridici. La logica
conseguenza è che non è possibile alcuna trascrizione,
non sussistendo alcun matrimonio per l’ordinamento italiano (nel
caso di specie, il Tribunale adito ha ordinato la cancellazione dai
registri dello stato civile della trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto in Olanda tra persone dello stesso sesso). [La
Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani, Università degli Studi di Milano]

Ordinanza 27 gennaio 2010, n.1625

Le controversie riguardo al provvedimento di cancellazione (o al
rifiuto di iscrizione) dall’Anagrafe delle Onlus, di competenza
dell’Agenzia delle entrate, deve ritenersi attribuite al giudice
tributario, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo ad
oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett.
h, del D.Lgs. n. 546/1992).

Risoluzione 05 marzo 2010, n.16/E

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Risoluzione 5 marzo 2010, n.16/E: “Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS – Giurisdizione tributaria”.   Con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 le sezioni unite della Corte […]

Decreto generale 20 ottobre 1999

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto generale: “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 20 ottobre 1999. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10 del 30 ottobre 1999) Promulgazione del “Decreto generale” DECRETO La Conferenza Episcopale italiana, nella XLVI Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 17 al 21 maggio 1999, ha […]