Sentenza 17 febbraio 2006, n.116
La sentenza conclusiva del giudizio ecclesiastico che dichiari la
nullità del matrimonio concordatario per esclusione
dell’indissolubilità del vincolo (il cui esame nel merito è
precluso in sede di delibazione) acquista autorità di giudicato con
il decreto di esecutività da parte del supremo organo ecclesiastico
di controllo. Pertanto, accertato il rispetto del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, la richiesta di
delibazione deve essere accolta, previa attestazione del Tribunale
della Segnatura in ordine al rispetto delle norme di diritto canonico,
purchè tale sentenza non contenga disposizioni contrarie all’ordine
pubblico italiano sotto il profilo della buona fede e
dell’affidamento incolpevole (nel caso di specie, mancavano sul
punto gli idonei elementi di prova che avrebbe dovuto fornire la parte
convenuta).