Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 agosto 2011, n.17465

La sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del
matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona
matrimonii è delibabile purchè tale divergenza tra volontà e
dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo
conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Nel caso di
specie, il fidanzamento interrotto da una relazione con altra donna, i
tratti caratteriali del coniuge sensibile al fascino di altre donne e
alieno da legami stabili e duraturi, l’induzione al matrimonio per
intervenuta gravidanza e la convinzione, espressa in varie sedi, che
vi sarebbe stata comunque la possibilità di divorzio, sono apparsi
elementi idonei a ritere insussistente la violazione del principio
dell’affidamento incolpevole.

Sentenza 20 gennaio 2011, n.1343

L’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese favor per
la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare
incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali
(cfr. Cass. S.U. 19808/2008). Ne consegue che, riferita a
daterminate situazioni invalidanti, la successiva prolungata
convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione,
del rapporto che ne è seguito, incompatibile con il successivo
esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione. Deve pertanto
rirenersi ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della
procreazione sottaciuto da un coniuge all’altro, la particolarmente
prolungata convivenza oltre il matrimonio.

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Per approfondire in OLIR.it:
Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 24 giugno – 18
luglio 2008, n. 19809 [https://www.olir.it/documenti/?documento=4915]
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 6 marzo 2003, n.
3339 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 12 luglio 2002, n.
10143 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1376]

Sentenza 08 luglio 2009, n.16051

Le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120
cod . civ., cosicché deve escludersi che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza, in sede di delibazione, trovi
ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano (Cass. 10
maggio 2006, n. 10796; 7 aprile 2000, n. 4387). In particolare, non è
ravvisabile sotto il difetto di tutela dell’affidamento della
controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la
disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo, in tema di
contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art. 428,
secondo comma, cod. civ.), tale aspetto è invece del tutto ignorato
nella disciplina dell’ incapacità naturale vista quale causa di
invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso,
l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico (Cass. 7 aprile 1997, n. 3002) .

Sentenza 15 settembre 2009, n.19808

In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per difetto
del consenso, la situazione di vizio psichico da parte di uno dei
coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome
comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i
doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso,
non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità
contemplata dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il
riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei
principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Sentenza 17 dicembre 2008, n.5248

E’ compito del giudice della delibazione procedere all’accertamento
della conoscenza o della conoscibilità, da parte di un coniuge, della
riserva unilaterale nutrita dall’altro, in piena autonomia rispetto al
giudice ecclesiastico, ancorchè la relativa indagine si svolga con
esclusivo riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del
processo canonico eventualmente acquisiti, e non dia luogo ad alcuna
integrazione di attività istruttoria in fase di delibazione . Tale
indagine deve venire condotta con particolare rigore, giacchè detto
accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di
speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti
la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di
rilievo e tutela costituzionali.

Sentenza 25 giugno 2009, n.14906

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno
soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” può trovare
ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia
rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza
manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro
coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della
buona fede e dell’affidamento incolpevole. Ne consegue che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità
del matrimonio concordatario non può trovare ostacolo nell’ordine
pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera
psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile
dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva
conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la
declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte
della Corte d’Appello (nel caso di specie, la Suprema Corte ha
rinviato nuovamente il giudizio dinnanzi alla Corte di appello, ai
fini della applicazione del sopra enunciato principio e per
l’accertamento della sussistenza anche delle altre condizioni previste
dall’art. 797 c.p.c. vigente all’epoca dell’entrata in vigore della
legge n. 121 del 1985, non abrogato – secondo la Suprema Corte – dalla
legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato, in quanto non idonea, in forza del
principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. a spiegare efficacia
sulle disposizioni dell’Accordo con protocollo addizionale del 1984,
le cui disposizioni – con riferimento alla dichiarazione di efficacia,
nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso
riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c.)

Sentenza 19 ottobre 2007, n.22011

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale
ecclesiastico il quale abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno
dei bona matrimonii, postula che tale divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, o
che sia stata da questo in effetti conosciuta, o infine che non gli
sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso
che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione
trova ostacolo nella contrarietà all’ordine pubblico italiano, nel
cui ambito va compreso il principio fondamentale di tutela della buona
fede e dell’affidamento incolpevole. Peraltro, se, da un lato, il
giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità dell’esclusione anzidetta da parte dell’altro coniuge
con piena autonomia, senza limitarsi al solo controllo di legittimità
della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall’altro, lato la
relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla
pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente
acquisiti, non essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna
integrazione di attività istruttoria. In questo senso, dunque, il
convincimento del giudice di merito ai fini della decisione ed, in
particolare, l’affermazione o l’esclusione, ad opera di quest’ultimo,
che la riserva mentale di uno dei coniugi relativa ad uno dei bona
matrimonii fosse conosciuta (o, comunque, conoscibile con l’uso della
normale diligenza) da parte dell’altro, costituisce – se motivata
secondo un logico e corretto iter argomentativo – statuizione
insindacabile in sede di legittimità, ove non è lecito proporre,
sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di motivazione,
doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle prove operato
dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed alternativi,
rispetto a quello censurato.

Sentenza 02 settembre 1997, n.8386

In sede di delibazione, il giudice adito ha la facoltà di apprezzare
i fatti e le prove, emerse innanzi al tribunale ecclesiastico, per
trarne il proprio convincimento ai fini della decisione; pertanto,
l’esclusione, da parte del medesimo, che la riserva mentale realtiva
ad uno dei bona matrimonii fosse conosciuta o comunque conoscibile da
parte dell’altro, pur pervenendo a soluzione opposta rispetto a quella
della delibanda pronuncia, costituisce – se motivata secondo un logico
e corretto iter argomentativo – statuizione insindacabile in sede di
giudizio di legittimità. In tale occasione, infatti, non è lecito
proporre, sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di
motivazione, doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle
prove, operato dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed
alternativi, a quello censurato.

Sentenza 07 marzo 1998, n.2530

Nel giudizio di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per
esclusione unilaterale di uno dei “bona matrimonii”, l’indagine sulla
conoscenza o conoscibilità, da parte dell’altro coniuge, della
suddetta riserva mentale, deve essere condotta con esclusivo
riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del processo
canonico prodotti, restando esclusa la possibilità di una loro
eventuale integrazione per effetto del compimento di una ulteriore
istruttoria in sede di delibazione.

Sentenza 13 maggio 1998, n.4802

In sede di delibazione, l’accertamento rimesso al giudice italiano
della conoscenza o della conoscibilità dell’esclusione, da parte di
uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, deve essere condotto sul
fondamento di elementi obiettivi di prova acquisiti nel processo
ecclesiastico, essendo detto giudice vincolato al contenuto della
sentenza ecclesiastica, quanto ai fatti che in essa risultano
accertati, ma non in ordine ai principi applicati circa la prova della
simulazione; il primo giudizio, infatti, è diretto ad accertare la
sussistenza della “voluntas simulandi” del coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo – irrilevante nella disciplina canonica del
matrimonio – dela conoscenza o della conosciblità della riserva
unilaterale.