Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 settembre 2010

Tribunale di Firenze. Ordinanza 13 settembre 2010: "Procreazione medicalmente assistita: sollevata questione di legittimità costituzionale". (Omissis) Il giudice, a scioglimento della riserva, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. (RG n. 7618/2010) osserva e ritiene quanto segue. 1. Con ricorso depositato in data 25.5.10, i ricorrenti hanno chiesto "che il Tribunale di […]

Circolare 19 novembre 2010

Circolare ministeriale 19 novembre 2010: "Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento". Sono pervenute a questi Ministeri alcune richieste di parere, formulate dai Comuni, relativamente alla possibilità che gli stessi possano istituire appositi registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà, per i trattamenti medici che ciascun cittadino intenda ricevere o rifiutare […]

Sentenza 01 aprile 2010

Corte Europea dei diritti dell'uomo. Sentenza 1 aprile 2010: "Fecondazione assistita eterologa: case of S.H. and others v. Austria" FIRST SECTION CASE OF S. H. AND OTHERS v. AUSTRIA (Application no. 57813/00) JUDGMENT STRASBOURG 1 April 2010 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. […]

Ordinanza 12 marzo 2010, n.97

In OLIR.it:
– Corte costituzionale. Ordinanza 24 ottobre 2006, n. 369
– Corte costituzionale. Sentenza n. 8 maggio 2009, n. 151
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4984]

Sentenza 12 settembre 2009, n.8650

In OLIR: Atto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, Stati vegetativi, nutrizione e idratazione
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4857], 16 dicembre
2008.

Decreto 16 gennaio 2009

La figura dell’amministratore di sostegno, introdotta nel 2004, è
finalizzata a valorizzare la volontà del beneficiario che, dopo avere
consapevolmente espresso i voleri inerenti ogni aspetto (non solo
patrimoniale) della propria esistenza, tema di non essere in grado di
autodeterminarsi e quindi di poterli attuare direttamente. Per questi
motivi, tale soggetto vuole che l’amministratore si esprima per lui,
facendo eseguire le direttive dettate nel tempo in cui era
perfettamente capace. Il nuovo istituto non consente, dunque, una
sovrapposizione della decisione dell’amministratore a quella
liberamente manifestata dall’interessato, sia in prossimità del
trattamento, sia in previsione dello stesso, ma è al contrario la
garanzia offerta dall’ordinamento della certezza che le scelte
fondamentali di vita della persona siano pienamente attuate anche per
il caso di perdita della capacità intellettiva, nel rispetto
ovviamente dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico.
L’amministratore di sostegno non potrà pertanto sostituire la
propria decisione a quella manifestata dal beneficiario, essendo i
suoi compiti limitati a verificare che i desideri e le aspirazioni dei
quest’ultimo (definiti nelle c.d. “direttive anticipate”) siano
effettivamente osservati (nel caso di specie, veniva accolto il
reclamo contro il decreto del Giudice tutelare, di diniego
dell’autorizzazione al rifiuto di emotrasfusioni da parte
dell’amministratore di sostegno nel caso di pericolo di vita del
paziente – si veda in OLIR: Tribunale Civile di Cagliari. Decreto 4
novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4836&prvw=1]).

Sentenza 08 maggio 2009, n.151

E’costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», l’art.
14, comma 2, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1026] (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita). La previsione della
creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di
ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che, di
volta in volta, si sottopone alla procedura di procreazione
medicalmente assistita, si pone infatti in contrasto con l’art. 3
Cost. sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di
quello di uguaglianza; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio
alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio
generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art.
14, quale logica conseguenza della caducazione nei limiti indicati del
comma 2, comportano inoltre la declaratoria di incostituzionalità del
comma 3, dell’art. 14 nella parte in cui esso non prevede che il
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

Decreto 01 aprile 2009

Tribunale Civile di Roma. Sezione I bis. Decreto 1° aprile 2009: “Richiesta di nomina di un amministratore di sostegno e difetto del requisito dell’attualità dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE I BIS UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE Il giudice tutelare, dott.ssa Chiara Giammarco ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento […]

Ordinanza 26 febbraio 2009

Un’ordinanza del G.i.p. di Milano, pronunciata nel corso di un
processo per terrorismo internazionale, ha affermato che qualora un
imputato islamico indossi all’interno dell’aula del tribunale un
tradizionale copricapo, il giudice può invitarlo a toglierlo, atteso
che per consolidata prassi istituzionale nessuno può presenziare in
udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell’Ordine adibite
alla sicurezza dell’udienza. Non sarebbe ravvisabile alcuna
violazione del diritto di difesa se poi, come è avvenuto nel caso di
specie, dopo aver dichiarato che il copricapo è un simbolo religioso
l’imputato rifiuta l’invito del giudice e, pur di non togliersi il
copricapo, rinuncia a partecipare all’udienza senza essere
allontanato coattivamente.

L’ordinanza non dà conto e non affronta il problema, cruciale,
della rilevanza del motivo religioso fatto valere dall’imputato
(tunisino) che, invitato dal giudice a togliersi il copricapo avrebbe
risposto: “è un simbolo religioso, anche tu giudice porti la
croce” (lo si apprende dalla stampa: cfr. l’articolo Via quel
turbante. Islamico si ribella al giudice. E’ un simbolo religioso,
non me lo levo, ne La Repubblica del 27 febbraio 2009, p. 17). Il
G.i.p., senza considerare il diritto dell’imputato a professare
liberamente la propria fede religiosa, ha giustificato l’ordine di
togliere il copricapo all’interno dell’aula del tribunale sulla
base dei poteri di disciplina dell’udienza attribuitigli dall’art.
470 c.p.p. a tutela del decoro e del rispetto dell’Autorità
Giudiziaria: prassi istituzionale vorrebbe che nessuno presenzi in
udienza a capo coperto, ad eccezione delle forze dell’ordine adibite
alla sicurezza dell’udienza. Con buona pace della libertà di
professare la propria fede religiosa.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta,
Ricercatore di Diritto Penale nell’Università degli Studi di
Milano, è stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.),
2009, n. 4, p. 403 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di
diritto e processo penale’.