Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2015, n.25358/12

The case concerned the placement in social-service care of a
nine-month-old child who had been born in Russia following a
gestational surrogacy contract entered into by a couple; it
subsequently transpired that they had no biological relationship
with the child. The Court found in particular that the
public-policy considerations underlying Italian
authorities’ decisions – finding that the applicants
had attempted to circumvent the prohibition in Italy on
using surrogacy arrangements and the rules governing
international adoption – could not take precedence over the
best interests of the child, in spite of the absence of any biological
relationship and the short period during which the applicants had
cared for him. Reiterating that the removal of a child from the
family setting was an extreme measure that could be justified only in
the event of immediate danger to that child, the Court considered
that, in the present case, the conditions justifying a removal
had not been met.  [Press Release]

Sentenza 18 dicembre 2014, n.C-364/13

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere
interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale,
attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a
svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi
della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali
conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della
capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza
che spetta al giudice nazionale verificare.

Sentenza 18 marzo 2014

La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, in particolare agli
articoli 4 e 14, deve essere interpretata nel senso che non
costituisce una discriminazione fondata sul sesso il fatto di negare
la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di
maternità a una lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante
un contratto di maternità surrogata, in qualità di madre
committente. Analogamente, la direttiva
2000/78/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel
senso che non costituisce una discriminazione fondata
sull’handicap il fatto di negare la concessione di un congedo
retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo
di adozione a una lavoratrice che sia incapace di sostenere una
gravidanza e si sia avvalsa di un contratto di maternità
surrogata.

Sentenza 10 giugno 2014, n.162

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19
febbraio 2004, n. 40
(Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia
di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del
ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa
di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;
dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente
alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo
4, comma 3»; dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004,
limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui
all’articolo 4, comma 3»; e dell’art. 12, comma 1,
della legge n. 40 del 2004.

Sentenza 31 luglio 2013, n.961

The Court of Appeal (Civil Division) decided that no defense of
“necessity” exists within the homicide or assisted suicide Acts,
and that only parliament can decide to change the law in relation to
euthanasia and/or assisted suicide.