Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 20 aprile 1971

Poiché nell’ampia sfera delle libertà di pensiero e di culto
costituzionalmente protette e garantite nei confronti di tutti
indistintamente deve essere compresa qualunque manifestazione verbale
e scritta che comunque contrasti al pensiero religioso, salvo i limiti
riguardanti il buon costume previsti dalla stessa Costituzione, è
logico concludere che anche le espressioni con contenuti oltraggiosi o
irriverenti o che abbiano l’idoneità a vilipendere una qualunque
religione vanno inclusi nell’ambito dell’estrinsecazione della
libertà di pensiero nel campo religioso. Pertanto, nella fattispecie,
malgrado la sussistenza e la pubblicità del reato di bestemmia e la
sussistenza nella sua entità materiale del reato di vilipendio alla
religione dello Stato, deve applicarsi l’esimente prevista
dall’art. 51 cod. pen. per avere l’imputato agito nell’esercizio
di un diritto garantito dalla Costituzione.

Ordinanza 06 novembre 1996

Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più
previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell’art. 724
I comma cp. da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 440
del 1995, perciò l’imputato deve essere assolto con la formula
secondo la quale “il fatto non è previsto dalla legge come reato”
non potendo tale offesa rientrare nel reato di turpiloquio (art. 726
c.p.) in quanto il disvalore penale di siffatta condotta rientra
esclusivamente nell’ambito del modificato art. 724 c.p.

Ordinanza 20 marzo 1970

Il legislatore, inserendo in bestemmia tra le contravvenzioni
concernenti la polizia dei costumi, non ha inteso tutelare la
religione cattolica, bensì solo il sentimento religioso dei cittadini
cattolici, che non deve essere turbato dall’altrui leggerezza o
cattiva educazione. L’art. 724, 1 comma, codice penale punisce non
colui che bestemmiando intenda dileggiare la religione cattolica
tramite i suoi simboli (fattispecie che configura il reato di
vilipendio previsto dall’art. 402 cod. pen.), ma solo il soggetto
che, incurante del sentimento religioso dei cattolici, inveisce contro
la Divinità e i simboli della religione da costoro professata. Tale
disciplina opera una non giustificata discriminazione tra i cittadini
poiché lascia indifeso il sentimento religioso dei cittadini
professanti altra religione diversa dalla cattolica. Si deve perciò
ritenere che la norma in questione si pone in evidente contrasto con
l’art. 3 della Costituzione.

Sentenza 26 maggio 1952, n.343 U.S. 495

U.S. Supreme Court. Sentenza 26 maggio 1952: “Tutela penale. Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U.S. 495 (1952)”. JOSEPH BURSTYN, INC. v. WILSON, COMMISSIONER OF EDUCATION OF NEW YORK, ET AL. APPEAL FROM THE COURT OF APPEALS OF NEW YORK. No. 522. Argued April 24, 1952. Decided May 26, 1952. Provisions of the New York […]

Progetto di legge 01 agosto 2002

Progetto di modifica dei reati di vilipendio presentato al Ministro della Giustizia dalla Commissione di studio per la riforma del codice penale istituita con D.I. 23 novembre 2001. IL PROGETTO DI MODIFICA DEI REATI DI VILIPENDIO Sommario: I. Relazione. – 2. Articolato. l. Relazione Il Codice Penale del 1930 ha previsto una molteplicità di fattispecie […]

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 306 del 31 dicembre 1999) TITOLO I Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti CAPO I Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi Art. 1. Depenalizzazione 1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, […]