Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Concordato 18 maggio 2004

CONCORDATA ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA PORTUGUESA 2004 Firmato il 18 maggio 2004. A Santa Sé e a República Portuguesa, afirmando que a Igreja Católica e o Estado são, cada um na própria ordem, autónomos e independentes; considerando as profundas relações históricas entre a Igreja Católica e Portugal e tendo em vista as […]

Sentenza 05 maggio 1993, n.298

Da un’interpretazione sistematica dell’art. 8 L. 27 maggio 1929 n.
848, tuttora in vigore per effetto dell’art. 73 L. 20 maggio 1985 n.
222, si evince che il Comune ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi
sulla domanda di retrocessione gratuita di parte degli ex conventi,
soppressi da leggi eversive dei beni ecclesiastici, da destinarsi a
rettoria della chiesa annessa, fermo restando comunque un margine in
capo al Comune di valutazione discrezionale finalizzato ad
individuare, nell’interesse pubblico, la congruità della parte
dell’ex bene conventuale da rilasciare; pertanto, le controversie
relative alla retrocessione di cui all’art. 8 cit. rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo. Una volta che il Comune
abbia assolto l’obbligo di pronunciarsi ai sensi dell’art. 8 L. 27
maggio 1929 n. 848 – che sancisce l’obbligo dei Comuni e delle
Province, cui siano stati ceduti i fabbricati dei conventi soppressi
da leggi eversive di beni ecclesiastici, di rilasciarne gratuitamente
una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa annessa – la
retrocessione s’intende perfezionata ove tra il Comune stesso e
l’Ente ecclesiastico richiedente sussista pieno accordo in ordine
all’an ed al quantum della congrua parte dei beni conventuali da
rilasciare; viceversa, ove tra il Comune e l’Ente ecclesiastico
sorgano contrasti sull’an o sul quantum dei beni da retrocedere, sul
relativo contenzioso è chiamata a decidere con proprio provvedimento,
ai sensi dell’art. 15 R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, l’Autorità
governativa (oggi Ministro dell’interno).

Ordinanza 08 gennaio 1992, n.3

É inapplicabile nei confronti del Sovrano Militare Ordine di Malta la
normativa di cui all’art. unico r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621,
concernente atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,
convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1623, poiché il semplice
scambio di note diplomatiche non appare sufficiente ad integrare la
condizione di reciprocità ivi richiesta. É fondato, a livello di
fumus boni iuris, il ricorso avverso il decreto del ministero di
grazia e giustizia 17 ottobre 1991, col quale è stata negata
l’autorizzazione a procedere esecutivamente su beni del Sovrano
militare ordine di Malta per ragioni di inopportunità, in quanto esso
non tiene in alcuna considerazione che il credito in oggetto concerne
retribuzioni di lavoro subordinato, attinenti ad un bene della vita
costituzionalmente protetto, non meno di quello dei rapporti di
convenienza fra Stato italiano ed organizzazioni internazionali.

Parere 29 novembre 1995, n.3218

Deve ritenersi viziato di illegittimità il decreto ministeriale che
autorizza il perfezionamento della cessione della proprietà di un
immobile appartenente al Fondo edifici di culto ad un Comune, con il
vincolo di mantenerne inalterata la pregressa destinazione a sede di
altro ente pubblico cui affidarlo in regime di locazione a tempo
indeterminato, dovendosi ritenere consentita una tale forma di
cessione soltanto nel caso in cui l’immobile entri nel patrimonio
del Comune come bene strumentale per l’attività istituzionale
propria del Comune stesso e non come bene redditizio, dato in
locazione ad un soggetto terzo. Nel caso di specie, non potendo il
Fondo edifici di culto essere depauperato, senza che ricorrano i
presupposti di legge, della proprietà di un immobile che, allo stato,
gli assicura una considerevole rendita utile per i propri fini
istituzionali, si ravvisa un interesse pubblico specifico, attuale e
concreto perché l’Amministrazione annulli in via di autotutela
l’atto di autorizzazione della cessione del bene.

Parere 28 settembre 1994, n.122

Va riconosciuta ed autorizzata ad accettare le donazioni che ne
costituiscono il patrimonio la Fondazione di culto e di religione,
approvata dall’autorità ecclesiastica competente, che si propone di
assistere moralmente e religiosamente gli anziani e i giovani, con
attività di catechesi ed educazione cristiana svolte permanentemente
e prevalentemente, ed il cui statuto curi di istituire un Collegio di
Revisori dei Conti e di prevedere espressamente la necessità dei
controlli canonici per l’eventuale alienazione da parte dell’ente
dei beni di carattere storico e artistico.

Sentenza 09 giugno 1993, n.419

La facoltà del Ministro dei beni culturali ed ambientali di ordinare
la ricollocazione in pristino di beni di pertinenza di enti
ecclesiastici, soggetti, a norma dell’art. 4 L. 1 giugno 1939, n.
1089, ai poteri di tutela e sanzionatori dell’Amministrazione dei
beni culturali, si concreta in una potestà autorizzativa, a fronte
della quale il destinatario del provvedimento può vantare solo un
mero interesse legittimo, almeno fino a quando non si sia accertato
che, trattandosi di beni di proprietà privata, tale potere può
essere legittimamente esercitato soltanto dopo l’imposizione
espressa del vincolo a norma dell’art. 3 legge n. 1089 del 1939;
pertanto, la condizione proprietaria delle sculture va accertata
incidentalmente, in quanto attinente ad uno dei presupposti di
legittimità del decreto impugnato.

Sentenza 02 febbraio 1993, n.79

Poiché il diritto di servitù di legnatico gravante sulla “Foresta di
Tarvisio” di proprietà del Fondo edifici di culto risulta
regolarmente trasformato in una servitù prediale, di natura
privatistica, disciplinata dal codice civile, con conseguente
cessazione del precedente carattere collettivo del godimento, deve
disporsi l’intavolazione della cancellazione dell’iscrizione del
diritto di servitú di legnatico come “inalienabile, indivisibile e
vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse”, e
conseguentemente deve dichiararsi valido ed efficace il contratto di
affrancazione della servitù concluso fra i proprietari del fondo
dominante e di quello servente.

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 01 dicembre 1998

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente come oggetto l’istituzione della Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebraici da parte di organismi pubblici e privati, 1° dicembre 1998. Il Presidente del Consiglio dei Ministri (omissis) Decreta Art.1 1. Presso la Presidenza […]

Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 1987, n.33

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33: “Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 41 del 19 Febbraio 1987) Il […]