Sentenza 13 marzo 2003, n.6898
L’immobile di proprietà di un Comune, che, sebbene non iscritto
nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge 1 giugno 1939, n. 1089,
sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico ad
opera della competente sovrintendenza ai monumenti, è soggetto, ai
sensi del combinato disposto degli art. 822 e 824 c.c., al regime del
demanio pubblico, con la conseguenza che il suo godimento da parte di
terzi non può avvenire in base a contratti di diritto privato, ma è
possibile soltanto sulla base di concessioni alla cui categoria devono
ricondursi i rapporti concretamente instaurati, indipendentemente dal
“nomen iuris” effettivamente usato nella relativa convenzione ed anche
se con questa sia stato fatto riferimento alla locazione. Pertanto, le
controversie attinenti al suddetto godimento – quando non abbiano ad
oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi – sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi
dell’art. 5, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.