Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2007, n.727

La giurisprudenza ha più volte chiarito come – in seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 – l’accertamento
della natura pubblica o privata delle IPAB regionali e infraregionali
già esistenti vada effettuato anche direttamente dal Giudice sulla
base dei criteri indicati dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990, che ha
stabilito gli specifici presupposti cui avere riguardo. In proposito
è stato, inoltre, precisato (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 29 marzo
1989 n. 1545) che l’accertamento della natura privata di detti enti
venga effettuato dal Giudice sulla base dei seguenti indici di
riconoscimento, fra loro alternativi: la costituzione dell’Ente da
parte di soggetti privati o religiosi; un patrimonio composto, anche
in parte, da fondi di provenienza privata; la nomina (anche solo in
parte) privata dei membri degli organi direttivi dell’Ente;
l’irrilevanza della denominazione assunta dagli Enti e della stessa
volontà dei loro organi direttivi (cfr., Cass., SS.UU., 7 maggio 1998
n. 4631; 3 dicembre 1990 n. 11564).

Legge regionale 12 agosto 1998, n.32

L.R. Umbria 12 agosto 1998, n. 32: “Interventi per i beni culturali danneggiati dagli eventi sismici”. (da BUR Umbria n. 51 del 18 agosto 1998 – SUPPLEMENTO ORDINARIO) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la programmazione e l’attuazione degli interventi per la ricostruzione, il ripristino, il miglioramento sismico e funzionale degli immobili rientranti […]

Legge regionale 30 aprile 1991, n.13

Legge regionale 20 aprile 1991, n. 13: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991)”. (da BUR Sardegna N. 17 del 30 aprile 1991 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 30 aprile 1991) (omissis) ARTICOLO 20 Edifici di culto (omissis) 2. Il Comitato, di cui all’ articolo 5 della […]

Legge regionale 09 marzo 1990, n.27

L.R. 9 marzo 1990, n. 27, “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica”. (da BUR Lazio N. 8 del 20 marzo 1990) Art. 1 Finalità 1. La Regione con la presente […]

Sentenza 12 marzo 2007

L’ordinamento giuridico italiano non propone una propria definizione
del “beneficio ecclesiastico”, rinviando alla nozione che ne prospetta
l’ordinamento canonico. Facendo, quindi, riferimento al can. 1409 del
Codice di diritto canonico del 1917 – il sistema beneficiale è stato,
infatti, abolito a seguito del nuovo Codex del 1983 e della
conclusione del processo di revisione dei Patti Lateranensi –
“beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente
ecclesiastica auctoritate in perpetuum contitutum seu erectum, costans
officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos”. In
particolare, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 222 del 1985,
l’estinzione del beneficio comporta l’acquisizione del suo patrimonio
da parte dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e la
conseguente legittimazione esclusiva di quest’ultimo ad agire in
giudizio.

Sentenza 10 gennaio 2007, n.39

La previsione di PRG, comportante l’ampliamento di una chiesa aperta
al culto pubblico, previo esproprio del giardino pertinenziale al
fabbricato cui la stessa è annessa, è illegittima per eccesso di
potere sotto il profilo dell’errore nei presupposti, non essendo
stato considerato che, risultando la stessa di proprietà del
ricorrente, non è possibile il suo ampliamento senza l’assenso del
proprietario.

Sentenza 21 gennaio 2006

Se ed in quanto una autorizzazione di un superiore organo
ecclesiastico di controllo sia prevista come necessaria
dall’ordinamento canonico ai fini della stipulazione di un atto avente
ad oggetto la dismissione di beni patrimoniali, e tale necessità sia
recepita come condizione di efficacia del negozio dall’ordinamento
italiano, è chiaro che tale autorizzazione per esplicare tale
rilevanza deve avere un oggetto determinato e specifico, al cui
difetto non può sopperire la ricerca aliunde della prova del ritenuto
conseguimento dello stesso risultato di tutela dell’ente protetto.

Circolare 22 febbraio 2002, n.27

Circolare 22 febbraio 2002, n. 27: “Criteri direttivi per l’applicazione dell’art. 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 490/1999”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 75 del 29 […]

Sentenza 28 aprile 2006, n.173

L’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre
2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine
Mauriziano di Torino”), che dispone l’attribuzione, a titolo non
oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
dei “beni immobili sedi dei presídi ospedalieri di Lanzo Torinese e
Valenza”, è illegittimo per contrasto con l’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione. I beni cui la norma impugnata fa
riferimento, già appartenenti all’ente ospedaliero Ordine
Mauriziano, sono stati infatti attribuiti dall’art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione Ordine
Mauriziano, costituita con l’art. 2, comma 1, dello stesso
decreto-legge, con lo scopo, tra l’altro, “di gestire il patrimonio
e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il
risanamento finanziario dell’Ente […] anche mediante la
dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito” (art. 2,
comma 4). Ciò posto, ne discende che la norma regionale impugnata,
operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del
tutto estranea all’ordinamento sanitario regionale – quale la
Fondazione Ordine Mauriziano – ad una Azienda sanitaria locale,
incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella
materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, in via
esclusiva, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione.

Sentenza 21 aprile 2004, n.3/7030/2003

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), Sentencia de 21 abril 2004, n. 3/7030/2003. A Coruña, Veintiuno de abril de dos mil cuatro. En el recurso de apelación que, con el número 3/7030/2003 pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por Universidad de Santiago de Compostela, representado y dirigido por […]