Sentenza 22 febbraio 2010, n.1011
_AI SENSI DEGLI ARTT. 56 E 57 DEL D.LGS. N. 42/2004,
L'AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE PER I BENI DI INTERESSE
STORICO-ARTISTICO DI PROPRIETÀ DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE PUÒ
ESSERE RILASCIATA QUALORA DA QUEST'ULTIMA NON DERIVI UN GRAVE
DANNO ALLA CONSERVAZIONE O AL PUBBLICO GODIMENTO DEI BENI, LADDOVE PER
L'ALIENAZIONE DI BENI DEGLI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI IL LIMITE È
L'ASSENZA DI DANNO ALLA CONSERVAZIONE E DI MENOMAZIONE DEL
PUBBLICO GODIMENTO. LA GRAVITÀ DEL DANNO ALLA CONSERVAZIONE O AL
PUBBLICO GODIMENTO COSTITUISCE PERTANTO IL PARAMETRO ATTRAVERSO IL
QUALE DEVE ESSERE INDAGATA LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO CHE
AUTORIZZA L'ALIENAZIONE DEL BENE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DI
PROPRIETÀ DI UN ENTE PRIVATO, IN COMPARAZIONE CON LA TOTALE ASSENZA
DI QUALSIVOGLIA DANNO CHE DEVE CONNOTARE L'ANALOGO PROVVEDIMENTO
RIGUARDANTE UN ENTE PUBBLICO (NEL CASO DI SPECIE, VENIVA ACCOLTO IL
RICORSO, RESPINTO IN PRIMO GRADO, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO DEL
PROVVEDIMENTO CON IL QUALE LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICO AVEVA AUTORIZZATO L'ALIENAZIONE DI UN CONVENTO,
RICONOSCIUTO DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO AI SENSI DELL'ART. 10
COMMA 1 E DELL'ART. 12 D.LGS. N. 42 DEL 2004, IMPONENDO UNA
DESTINAZIONE D'USO ED UNA SERIE DI PRESCRIZIONI NON PERTINENTI)._