Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 novembre 2003, n.345

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5,
d.l 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), convertito con modificazioni
nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica,
ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, agli immobili di
interesse storico o artistico di cui all’art. 4 legge 10 giugno 1939,
n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico; ora art. 5
d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)
per la manifesta irragionevolezza della limitazione della norma ai
soli immobili di proprietà privata.