Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 marzo 2007

L’ordinamento giuridico italiano non propone una propria definizione
del “beneficio ecclesiastico”, rinviando alla nozione che ne prospetta
l’ordinamento canonico. Facendo, quindi, riferimento al can. 1409 del
Codice di diritto canonico del 1917 – il sistema beneficiale è stato,
infatti, abolito a seguito del nuovo Codex del 1983 e della
conclusione del processo di revisione dei Patti Lateranensi –
“beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente
ecclesiastica auctoritate in perpetuum contitutum seu erectum, costans
officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos”. In
particolare, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 222 del 1985,
l’estinzione del beneficio comporta l’acquisizione del suo patrimonio
da parte dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e la
conseguente legittimazione esclusiva di quest’ultimo ad agire in
giudizio.

Sentenza 13 gennaio 2006, n.381

L’agevolazione, prevista dall’art. 8, comma 3, della L. 16 dicembre
1977, n. 904, spetta esclusivamente agli enti che, secondo la
definizione di cui al canone 1409 del codice di diritto canonico del
1917, possano qualificarsi come un beneficio ecclesiastico, in quanto
costituiscano “una persona giuridica ecclesiastica non collegiale”,
nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della
“dote” (un patrimonio autonomo), dell'”officium” (destinazione
perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare pro tempore di un
determinato ufficio sacro), dell'”erezione canonica in persona
giuridica”, restandone escluso qualsiasi altro ente ecclesiastico (nel
caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che dalla sentenza
impugnata non emergesse la compiuta indagine sulla natura dell’ente
riconosciuto destinatario dell’agevolazione, avendo il giudice di
merito ritenuto sufficiente allo scopo la “natura ecclesiastica” dello
stesso).

Provvedimento 24 giugno 2005, n.6444

L’assegno per spese di culto ha un’evidente natura giuridica di
ristoro o di indennizzo per le spese intrinseche al culto, diversa da
quella alimentare propria dell’assegno di congrua; copre infatti le
spese per provvista di cera, olio, ostie, vino, incenso,
illuminazione, nonchè i costi delle retribuzioni al sacrestano e al
campanaro. In particolare, ai sensi dell’art. 25 del R.D. n. 277/1931
[ora abrogato dall’art. 51 delle legge n. 222/1985], detto assegno è
dichiarato – a differenza di quello di congrua – “non soggetto a
imposta”. Tale disposizione non comporta infatti un’agevolazione nei
confronti di un reddito imponibile, ma deriva da una radicale
inidoneità all’imposizione dovuta della natura non reddituale
dell’assegno, che è sostanzialmente quella di un rimborso delle
spese per il culto, ancorché forfettariamente determinato ex lege.

Delibera 27 marzo 1999

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 27 marzo 1999: “Statuti degli Istituti per il sostentamento del clero”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/1999) § l. La lett. b) dell’art. 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata: “Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione: … b) deliberare […]

Provvedimento 23 febbraio 1996, n.594

Commissione Tributaria Primo Grado, Venezia. Provvedimento 23 febbraio 1996, n. 594. Considerato in diritto Che la questione appare rilevante in quanto un’eventuale decisione di accoglimento da parte della Corte costituzionale renderebbe superfluo che si accerti se gli immobili di cui si controverte siano sempre destinati all’esercizio delle attività costituzionali dell’ente ricorrente per effetto della sua […]

Provvedimento 17 settembre 1994, n.323

Gli immobili appartenenti alle comunità ebraiche sono esenti
dall’imposta decennale sull’incremento di valore degli immobili
allorché risultino vincolati, anche indirettamente, a fini religiosi
e di culto.

Sentenza 19 giugno 1997, n.235

Le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti delle
discipline bilaterali dei rapporti dello Stato con le confessioni
religiose – espressioni di un sistema di relazioni che tende ad
assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle
complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto
della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di
tutte – possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle
diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della
ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale
dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le
volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assumere, per
volontà delle parti, analoghi contenuti.

Sentenza 27 marzo 1985, n.86

Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e
benefici tributari di qualsiasi specie hanno palese carattere
derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore,
sicché la Corte non può estenderne l’ambito di applicazione se non
quando lo esiga la ratio di tali benefici. La quale cosa è da
escludere che ricorra nel caso dell’esenzione dall’IN.V.IM. accordata
ai benefici ecclesiastici, non estensibile, per mancanza di
omogeneità della rispettive situazioni, ad altre istituzioni
religiose o parareligiose, cattoliche o acattoliche, del tutto
diverse, quali l’Opera pia “Foa” e l’Asilo infantile “Levi” collegati
alla comunità israelitica di Vercelli.