Sentenza 27 marzo 1992
Il principio della religione cattolica come sola “religione dello
Stato” consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 e
riaffermato dall’art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia
11 febbraio 1929, è stato abolito in seguito alla sostituzione dello
Statuto albertino con la Costituzione repubblicana e non già con
l’entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, fra la
Repubblica italiana e la Santa Sede). Ne consegue che la disposizione
di cui all’art 1 del protocollo addizionale alla legge 25 marzo
1985, n. 121, che ha considerato non più in vigore il principio
“della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”,
non ha inciso sull’ambito di operatività dell’art. 724, 1 comma,
cod. pen., dal momento che tale ultima norma tende non già a tutelare
il sentimento religioso, ed in particolare quello cattolico, bensì a
proteggere il buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e
sconvenienti, tenuti in presenza di due o più persone, e fa oggetto
della sua previsione il dato sociologico che l’uso del bestemmiare
in Italia concerne normalmente (o per meglio dire, esclusivamente)
oltre alla divinità, le persone ed i simboli della religione
cattolica.