Sentenza 19 giugno 2006, n.3566
Ai fini del possesso dei titoli di qualificazione professionale
richiesti per la partecipazione a concorso riservato per
l’insegnamento della religione cattolica, il titolo di baccalaureato
in teologia rilasciato da una Facoltà eretta dalla Santa Sede ed
autorizzata a conferire il summenzionato grado integra il requisito di
ammissione del possesso di “titolo accademico (dottorato o licenza o
baccalaureato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche
previste dal d.m. 15.07.1987, conferito da una Facoltà approvata
dalla Santa Sede”. La circostanza che la predetta Facoltà non sia
stata inserita nell’apposito elenco, comunicato dalla C.E.I. al
Ministero, non costituisce infatti condizione idonea a fondare la
determinazione di esclusione dal concorso, posto che detto elenco
concerne solo le istituzioni ecclesiastiche italiane. A fronte di un
titolo accademico rilasciato da una Facoltà operante all’estero
costituisce, invece, regola di buona amministrazione attivare il
procedimento di verifica dell’equipollenza del titolo di
baccalaureato prodotto rispetto a quelli rilasciati dalle istituzioni
formative operanti in Italia, anziché assumere a riferimento il solo
dato formale dell’elenco fornito dalla C.E.I.