Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2006, n.3566

Ai fini del possesso dei titoli di qualificazione professionale
richiesti per la partecipazione a concorso riservato per
l’insegnamento della religione cattolica, il titolo di baccalaureato
in teologia rilasciato da una Facoltà eretta dalla Santa Sede ed
autorizzata a conferire il summenzionato grado integra il requisito di
ammissione del possesso di “titolo accademico (dottorato o licenza o
baccalaureato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche
previste dal d.m. 15.07.1987, conferito da una Facoltà approvata
dalla Santa Sede”. La circostanza che la predetta Facoltà non sia
stata inserita nell’apposito elenco, comunicato dalla C.E.I. al
Ministero, non costituisce infatti condizione idonea a fondare la
determinazione di esclusione dal concorso, posto che detto elenco
concerne solo le istituzioni ecclesiastiche italiane. A fronte di un
titolo accademico rilasciato da una Facoltà operante all’estero
costituisce, invece, regola di buona amministrazione attivare il
procedimento di verifica dell’equipollenza del titolo di
baccalaureato prodotto rispetto a quelli rilasciati dalle istituzioni
formative operanti in Italia, anziché assumere a riferimento il solo
dato formale dell’elenco fornito dalla C.E.I.

Sentenza 11 aprile 2005, n.3687

Il possesso del titolo di studio di “Baccalaureato in Sacra
Teologia”, riconosciuto quale diploma universitario in “Sacra
Teologia” dall’ordinamento italiano, per effetto della L. n.
121/85 e del D.P.R. n. 175/94, giusto scambio di note tra l’Italia e
la Santa Sede del 25.1.1994, non comporta che sia stata
automaticamente sancita anche una equipollenza dello stesso con
diplomi di laurea in altre discipline, prescritti come necessari e
sufficienti per la partecipazione a concorso pubblico per titoli ed
esami. Al riguardo, occorre infatti un atto di riconoscimento
generale, che stabilisca detta equipollenza mediante legge o decreto
ministeriale. Nè quest’ultima può ritenersi sussistente solo in
forza di parere espresso dal C.U.N. in un caso analogo, posto che
detto organo elettivo di rappresentanza delle autonomie universitarie
nient’altro rappresenta che un sia pure autorevole orientamento,
indirizzato al Ministro su molte questioni relative ai settori
scientifico disciplinari ed agli atenei, ivi comprese quelle inerenti
alla equipollenza dei titoli culturali accademici.

Sentenza 20 aprile 2005, n.1091

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di
primo e secondo grado può essere affidato solamente a chi risulti in
possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal
D.P.R. n. 751/1985. L’elenco di tali titoli, contenuto nel punto 4.3
dell’articolo 4, si apre, alla lettera a), con l’indicazione del
titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o
nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà
approvata dalla Santa Sede. Precisa però il successivo punto 4.5 che
la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica
istruzione (oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca) l’elenco delle facoltà e degli istituti che
rilasciano detti titoli. Tale disposizione deve essere interpretata
nel senso che esclusivamente i titoli accademici rilasciati dalle
facoltà o dagli istituti compresi negli elenchi comunicati dalla
C.E.I. hanno valore quale titolo di qualificazione professionale ai
fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche. L’eventuale valorizzazione a detti fini dei titoli
rilasciati da facoltà o istituti non compresi negli elenchi
comporterebbe infatti il rischio di ingerenze nella sfera di
attribuzioni riservate alla competenza della C.E.I. e vizio tale da
inficiare il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.