Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 aprile 2002, n.6424

Il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 772 del 1972,
risulta essere di carattere perentorio, e la non tempestività della
domanda può ragionevolmente essere richiamata dall’amministrazione a
congrua giustificazione della sua determinazione di respingere la
richiesta di riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.5684

Il termine di un anno di cui all’art. 21 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, decorrente dalla cessazione del titolo al ritardo e destinato
a chiudersi con la tempestiva chiamata a rispondere all’obbligo di
leva, ancorché perentorio, è comunque ampliato fino a 18 mesi nel
caso di domanda di obiezione di coscienza volta a prestare il servizio
civile, in applicazione dell’art. 3 della legge, n. 772 del 1972.