Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 febbraio 1993, n.1470

L’art. 14 lett. m) r.d.l. 15 maggio 1946 n. 455 (statuto regione
Sicilia) convertito in l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2,
sull’attribuzione alla regione Sicilia della competenza esclusiva in
materia di pubblica beneficenza ed opere pie, ed il successivo art.
20, il quale dispone che il presidente e gli assessori regionali
svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative
concernenti, tra l’altro, la suindicata materia, non hanno
attribuito alla regione siciliana la competenza amministrativa ad
autorizzare le opere pie a conseguire legati, poiché l’anzidetta
autorizzazione, finalizzata ad impedire il formarsi della cosiddetta
manomorta ed a proteggere i diritti dei successibili, inerisce al
regime comune a tutte le persone giuridiche (art. 17 c.c.), quali che
ne siano la natura e gli scopi istituzionali, così giustificandosi la
riserva allo stato della relativa competenza, come previsto
dall’art. 3 n. 5 d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 9 per le regioni a
statuto ordinario, con disposizione estensibile a tutte le regioni,
quindi anche alla regione siciliana; peraltro, il mutamento di
disciplina, successivamente introdotto dall’art. 15 d.p.r. 24 luglio
1977 n. 616, che ha trasferito alle regioni, in relazione agli enti da
esse dipendenti, e delegato alle medesime, in relazione alle persone
giuridiche private, l’esercizio delle funzioni amministrative
concernenti l’acquisto di immobili, l’accettazione di donazioni e
di eredità e l’acquisto di legati, non avendo efficacia
retroattiva, non riguarda le autorizzazioni risalenti a data
anteriore.*

Sentenza 03 febbraio 1993, n.1320

Gli acquisti dei beni immobili e l’accettazione di donazioni o
eredità da parte di enti operanti nel settore della beneficenza
pubblica e dell’istruzione artigiana e professionale debbono essere
autorizzati dal presidente della giunta regionale, ai sensi degli art.
13-15 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 che hanno trasferito alle regioni
l’esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti
l’acquisto di beni immobili e l’accettazione di eredità e legati
da parte di enti pubblici operanti nella materia di cui al decreto
medesimo, senza che tale autorizzazione debba essere preceduta dal
parere obbligatorio del consiglio di stato, atteso che tale parere è
previsto dall’art. 1 l. 5 giugno 1850 n. 1037 solo in considerazione
della qualità statale dell’organo chiamato a concedere
l’autorizzazione e non è perciò necessario per le autorizzazioni
attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 15 d.p.r. 24
luglio 1977 n. 616, in relazione alle quali l’obbligo consultivo si
risolverebbe in un limite ingiustificato dell’autonomia regionale.*

Interrogazione 03 luglio 2000, n.E-2200/00

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2200/00 di Marco Cappato (TDI) alla Commissione: “Libertà religiosa in Grecia”, 3 luglio 2000. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” n. C 151 E del 22 maggio 2001, pag. 2) Chara Kalomiri, cittadina greca, è al centro di una vicenda giudiziaria che solleva dubbi inquietanti in merito al rispetto della libertà […]

Sentenza 09 marzo 1998, n.50

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e
18 Cost. (principio di liberta’ sociale), l’art. 21, comma 2, l. reg.
Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita’ delle
agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a
sanzione amministrativa anche l’attivita’ di organizzazione e di
intermediazione di cui all’ art. 2 della medesima legge, svolta
occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto – posto che l’art.
21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o
svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di
lucro, le attivita’ di organizzazione e di intermediazione previste
dall’art. 2 (che individua le attivita’ proprie delle agenzie di
viaggio e turismo); e che la liberta’ sociale dei cittadini non
comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita’, di tal che, se
svolta con continuita’ e con finalita’ lucrativa, l’organizzazione di
gite o di viaggi turistici e’ qualificabile attivita’ economica e, in
quanto tale, soggiace ai limiti dell’art. 41 Cost. e delle leggi che
vi danno attuazione – la disposizione impugnata colpisce anche
comportamenti (quale l’attivita’ di organizzazione di viaggi svolta
episodicamente e senza finalita’ di profitto) che sono espressione
della socialita’ della persona, che e’ il bene protetto dal principio
di liberta’ sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali
dianzi richiamate. E’ costituzionalmente illegittimo, ai sensi
dell’art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18
Cost., l’art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28
(Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici),
nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche
l’attivita’ di organizzazione e di intermediazione di viaggi e
turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale
disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto
contenuto nell’art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986.