Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 giugno 1998

Tribunale del lavoro del distretto giudiziario di Anversa. Sentenza 11 giugno 1998. Pres. F. Stratmans, De Sutter Lucien c. Ufficio Nazionale del Lavoro. (omissis) Il Tribunale pronuncia la seguente sentenza (omissis) 2. I fatti: Il querelante riceve l’indennità di disoccupazione già da diverso tempo. Il 30/9/97 ha chiesto l’autorizzazione di svolgere un’attività volontaria e non […]

Parere 08 novembre 1995, n.3009

Quando un Comune concede all’Ente patrimoniale dell’Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno il diritto
di superficie su un’area per la costruzione di un luogo di culto,
occorre, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, che la concessione
sia a tempo determinato (da un minimo di 60 anni ad un massimo di 99),
a causa della natura privata dell’Ente. Non può pertanto
condividersi l’assunto che, equiparando le funzioni di tale Ente a
quelle di un ente pubblico, l’ammette alla fruizione del beneficio,
previsto dallo stesso art. 35 cit., della concessione del diritto di
superficie a tempo indeterminato. Può, quindi, essere rilasciata
all’Ente in parola l’autorizzazione ad accettare a titolo gratuito
tale diritto di superficie, a condizione che si modifichi la
concessione prevedendone un termine di scadenza (99 anni).

Parere 18 ottobre 1995, n.3810/94

Non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica, all’approvazione dello statuto e all’autorizzazione
all’acquisto di un’eredità nei confronti di una fondazione
beneficiaria di lascito immobiliare gravato da usufrutto, ove la
rendita del patrimonio e i proventi di attività connesse a quelle
istituzionali garantiscano la copertura degli oneri di gestione.

Parere 18 ottobre 1995, n.2064

Essendo applicabile la normativa concernente l’alienazione di beni
immobili dello Stato alla procedura riguardante la vendita di una
porzione immobiliare appartenente al Fondo edifici di culto, è
necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato prima che
l’Amministrazione competente autorizzi la stipula del relativo
contratto. Qualora non si sia fatta istanza per ottenere il parere
predetto, può emanarsi una pronunzia in sanatoria del parere stesso
che sia richiesto anteriormente all’approvazione del contratto,
considerati i dubbi emersi riguardo all’applicabilità della
suddetta normativa al caso di specie.

Parere 11 ottobre 1995, n.2642

L’ente in oggetto ha, ed ha sempre avuto, fine di culto ad
esclusione della beneficenza; per tanto, tale esclusività può essere
riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, lett. c
del Concordato del 1929, nonché degli artt. 52 e 77 del regolamento
n. 2262 dello stesso anno. Lo statuto in esame contiene tutte le norme
essenziali per il buon funzionamento dell’ente e dei suoi organi.
Nulla si oppone, infine, al rilascio della richiesta autorizzazione.

Pronuncia 03 marzo 2004, n.2424

Poiché nessun potere discrezionale ha l’Amministrazione riguardo
alle modalità di esecuzione di una donazione, non esiste materia su
cui esprimere parere circa la richiesta autorizzazione ad una proroga
del termine per lo smobilizzo di un immobile pervenuto ad un istituto
religioso tramite atto di donazione debitamente autorizzato.

Parere 20 settembre 1995, n.1792

Può essere concesso il riconoscimento della personalità giuridica
civile e l’approvazione dello statuto di un istituto religioso in
quanto il fine di religione e di culto è presunto ipso iure e le
disposizioni statutarie non danno luogo a rilievi critici. Non può,
viceversa, essere rilasciata l’autorizzazione ad accettare donazioni
qualora il conseguimento della personalità giuridica non sia
intervenuto nel termine perentorio di cinque anni previsto dalla
condizione sospensiva annessa alle donazioni suddette.

Parere 19 luglio 1995, n.590

Può esprimersi parere favorevole al riconoscimento giuridico di una
fondazione di culto ed all’approvazione dello statuto di essa,
nonché all’autorizzazione ad accettare una donazione, allorché –
anche a seguito di integrazioni – risultino infine chiaramente
specificati nello statuto dell’ente gli scopi che esso intende
perseguire e le fonti di reddito di cui intende servirsi.

Parere 24 maggio 1995, n.3148

Ai fini dell’approvazione dello statuto di una fondazione di culto,
appare opportuna la richiesta d’integrazione delle norme statutarie
con la previsione di un collegio di revisori dei conti, nominati anche
dall’autorità ecclesiastica fra persone dotate di specifica
competenza professionale e delle quali almeno una risulti iscritta
nell’albo ufficiale dei revisori. L’autorizzazione governativa
all’accettazione di un lascito da parte di una fondazione di culto
può essere rilasciata anche prima del passaggio in giudicato della
sentenza civile di secondo grado che afferma la validità della
disposizione testamentaria in favore dell’ente, tenuto conto del
fatto che l’autorizzazione non pregiudica, in ogni caso, i diritti
dei terzi.

Parere 29 marzo 1995, n.701

Si può rilasciare all’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno l’autorizzazione ad accettare una
donazione di un’area, disposta da un Comune, solo se quest’ultimo,
con tale atto, intenda realizzare finalità istituzionali. Pertanto,
prima di rilasciare l’autorizzazione, occorre accertare se in quel
territorio una larga parte della popolazione residente aderisce a tale
Unione. E’altresì necessario dare atto nella delibera comunale che
dispone la donazione della strumentalità di questa alla soddisfazione
delle esigenze di culto di larga parte della popolazione residente,
nonché condizionare la donazione alla costruzione di un luogo di
culto con canonica ed accessori.