Sentenza 14 marzo 2000, n.C-54/99
Massima: L’art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art.
58, n. 1, lett. b), CE] deve essere interpretato nel senso che non
consente un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti
diretti stranieri che si limiti a definire, in termini generici, gli
investimenti interessati come investimenti idonei a pregiudicare
l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che
gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche
circostanze in presenza delle quali è necessaria l’autorizzazione
preventiva. Nel caso di specie la normativa francese è contraria al
diritto comunitario ed al principio di libera circolazione dei
capitali, poiché stabilisce in termini troppo generici il regime dei
controlli sui capitali stranieri – in questo caso provenienti dalla
Chiesa di Scientology -, astrattamente ritenuti contrari all’ordine
pubblico e alla sicurezza.