Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 ottobre 2006, n.22792

In tema di tassazione sugli acquisti degli immobili, con riguardo alla
donazione di beni in favore di enti ecclesiastici, l’imposta sul
trasferimento opera con riferimento al tempo in cui detta donazione si
è verificata, poichè l’autorizzazione, anche qualora sia stata
tardivamente concessa, retroagisce al momento dell’acquisto laddove
anche l’accettazione dell’ente donatario sia intervenuta solo a
seguito dell’autorizzazione.

Sentenza 27 ottobre 1993

L’acquisizione della qualità di erede da parte di un ente
ecclesiastico dipende non solo dall’accettazione con beneficio
d’inventario ma altresì dal rilascio della richiesta autorizzazione
all’acquisto, per cui la mancata produzione dei documenti atti a
provare la sussistenza dei suddetti presupposti comporta
l’inammissibilità di ogni azione proposta dall’ente suddetto
nella qualità di erede e quindi un difetto di legittimazione
rilevabile anche d’ufficio.

Parere 20 dicembre 1995, n.3575

Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione agli acquisti
di enti confessionali, il Prefetto può ricorrere alla “conferenza di
servizi”, prevista dall’art. 14 della legge n. 241 del 1990, ma si
deve escludere che possa farsi valere come silenzio-assenso, in base
al terzo comma di tale norma, l’eventuale mancata partecipazione
dell’U.T.E. e il silenzio da esso serbato nei 20 giorni successivi
alla convocazione della conferenza. Invero, il parere dell’U.T.E.,
nella sistematica della legge cit., è inquadrato nella figura della
“valutazione tecnica”, la cui assenza non conduce, a differenza di
altri figure (intesa, concerto, nulla-osta, assenso, ecc.) previste
dalla stessa legge, alla formazione del silenzio-assenso, bensì
permette il ricorso ad un altro rimedio: procurarsi aliunde quella
“valutazione tecnica” che resta comunque necessaria e non può,
quindi, essere surrogata dal silenzio dell’organo tecnico.