Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 novembre 1992, n.467

Le disposizioni dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 20
del d.P.R. n. 598 del 1973, che agli effetti dell’I.V.A. e,
rispettivamente, dell’I.R.PE.G., considerano estranee al concetto di
esercizio di impresa, e perciò non soggette ad imposizione, se
effettuate da, o per, associazioni religiose, la cessione di beni e la
prestazione di servizi agli associati e la corresponsione, da parte di
questi, di quote sociali, sono norme di diritto tributario comune,
applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti
soggettivi previsti e nei limiti oggettivi delle attività e finalità
precisate, senza che sia rilevante l’eventuale rapporto delle
associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni. Neanche
il diritto speciale posto da fonti di derivazione bilaterale, che
disciplinano la condizione giuridica degli enti di singole confessioni
religiose (cfr. art. 7, terzo comma, dell’Accordo ratificato con legge
25 marzo 1985, n. 121, 23, terzo comma, della legge 22 novembre 1988,
n. 516, 27, secondo comma, legge 8 marzo 1989, n. 101) – diritto
speciale che comunque non sarebbe utile elemento di comparazione –
consente di affermare che le suddette agevolazioni non spettino agli
enti associativi delle confessioni con intesa. è quindi da escludersi
che al riguardo si sia riservato – come sostenuto dal giudice ‘a quò
– alle associazioni non riconosciute un ingiustificato maggior favore,
rispetto alle confessioni religiose che hanno disciplinato
bilateralmente le loro relazioni con lo Stato, lesivo degli artt. 3, 8
e 53 della Costituzione.

Sentenza 27 aprile 1993, n.195

L’intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili
o comunque a facilitare le attivita’ di culto – quali estrinsecazioni
della fondamentale e inviolabile liberta’ religiosa enunciata
dall’art. 19 Cost. – deve uniformarsi al principio supremo della
laicita’ dello Stato, il quale implica non gia’ indifferenza dinanzi
alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della
liberta’ di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale.

* Avvocatura Generale dello Stato, Atto di intervento per la Regione
Abruzzo
[/areetematiche/documenti/documents/avvgenstato_intervento_abruzzo.pdf]
* Memoria di parte per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova [/areetematiche/documenti/documents/memoria_tdg.pdf] (Avv.ti
Barile, Rescigno e Clarizia)