Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 10 luglio 2006, n.15614

In mancanza di un’espressa previsione di legge impositiva
dell’obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole, così come
rilevato dal giudice delle leggi nell’ordinanza n. 389/2004, trova
applicazione – ai fini della giurisdizione – l’art. 33 del D.Lgs
80/1998, sostituito dall’articolo 7 della legge 204/2000, nel testo
risultante dalla sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale (e con
le puntualizzazioni contenute nella recente sentenza 191/2006), che
nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica
amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero
si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare
strumenti negoziali in sostituzione dei potere autoritativo. Non è
infatti contestabile che l’affissione del crocifisso nelle scuole
avvenga sulla base di provvedimenti dell’autorità scolastica
conseguenti a scelte dell’Amministrazione, contenute in regolamenti
e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del
pubblico servizio, e quindi riconducibili, pur nella complessità
delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi
coinvolti alla potestà organizzatoria della stessa. La ritenuta
giurisdizione del giudice amministrativo si estende dunque alla
consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto
dell’articolo 35 del D.Lgs 80/1998, come sostituito dall’articolo
7 della legge 205/2000 (Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, in
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori,
chiedevano – previo accertamento della lesione del diritto assoluto di
libertà religiosa in relazione al principio di uguaglianza e di
laicità dello Stato – che il Ministero dell’Istruzione fosse
condannato al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la
rimozione del crocifisso dall’ambiente scolastico, nonchè al
risarcimento del danno per lesione del diritto alla libertà ed al
libero sviluppo psichico dei minori).

Parere 15 febbraio 2006

Il principio di laicità non risulta compromesso dall’esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche. Il crocifisso consiste, infatti,
anzitutto un simbolo storico — culturale; esso rappresenta un segno
di identificazione nazionale e costituisce, insieme ad altre forme di
vita collettiva e di pensiero, uno dei percorsi di formazione dei
nostro Paese e in genere di gran parte dell’Europa. Non va infatti
sottaciuta l’influenza che la dottrina cristiana, incentrata sui
valori della dignità umana, ha avuto nella formazione degli Stati
moderni e laici. Si può, quindi, ritenere che, nell’attuale realtà
sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo
di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del
nostro popolo, ma come simbolo altresì di un sistema di valori di
libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi
anche di laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento
nella nostra Carta costituzionale.

Circolare 17 ottobre 2005, n.40424

Circolare 17 ottobre 2005, n. 40424: “Crocifisso esposto nelle aule scolastiche. Motivo di rifiuto da parte personale docente a svolgere le lezioni. Illegittimità”. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO Area D – Affari Generali Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Statali e non statali – […]

Progetto di legge 28 ottobre 2003, n.4426

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Italico Perlini, n. 4426 del 28 ottobre 2003: “Disposizioni concernenti l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche”. ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente ordinanza emessa da un magistrato del tribunale de L’Aquila con la quale si vieta l’affissione del crocifisso in una scuola elementare della […]

Sentenza 26 settembre 1990

La laicità dello Stato si riassume in un obbligo di neutralità che
impone allo Stato di astenersi negli atti pubblici, da qualsiasi
considerazione confessionale, suscettibile di compromettere la
libertà dei cittadini in una società pluralista. L’esposizione del
crocifisso nelle aule delle scuole elementari non adempie alle
esigenze di neutralità previste dall’articolo 27 cpv 3 della
Costituzione.

Sentenza 16 maggio 1995

L’art. 19 Abs. 4 GG. non garantisce soltanto un formale diritto a
rivolgersi ai tribunali, ma anche la effettiva tutela delle situazioni
giuridiche. Tale effettività comporta che la tutela si realizzi in un
arco di tempo appropriato e che, nel caso delle procedure d’urgenza,
si adotti una decisione provvisoria tempestiva, ogni qualvolta, come
nel caso di specie, alla asserita violazione del diritto fondamentale
non sarebbe più possibile porre riparo con la decisione da assumere
nel giudizio ordinario di merito. Il diritto di libertà religiosa
garantito dalla Legge fondamentale non assicura soltanto la facoltà
di partecipare agli atti di culto in cui si esprime il credo di
appartenenza, ma anche la facoltà di tenersi lontani dalle attività
e dai simboli implicati nell’esercizio del culto medesimo. Al riguardo
occorre distinguere tra i luoghi che sono sottomessi al diretto
controllo statale, e quelli che sono lasciati alla libera
organizzazione della società. Lo Stato, nel primo caso, è obbligato
a proteggere l’individuo dagli interventi o dagli ostacoli che possono
provenire dai seguaci di altre fedi o di gruppi religiosi concorrenti
con quello di appartenenza. Anche quando lo Stato collabora con le
confessioni religiose, esso non può pervenire ad una identificazione
con alcuna di queste. Lo Stato, inoltre, deve rispettare il diritto
naturale dei genitori di curare e di allevare i loro figli secondo le
proprie convinzioni religiose. Confliggono con questo diritto
garantito dall’art. 6 Abs. 2s. i della Legge fondamentale le
prescrizioni dello Stato di Baviera e le decisioni assunte in forza di
esse, che impongono l’affissione del crocifisso in tutte le aule
scolastiche delle scuole popolari. Le dette prescrizioni obbligano,
infatti, gli alunni delle scuole a partecipare alle lezioni
confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso, al
contrario di quanto avviene, ad esempio, nei casi in cui, come quando
si cammina per strada o si frequentano luoghi aperti al pubblico, non
si viene costretti ad un continuo contatto con tali simboli ed esso
non risulta in alcun modo sanzionato. Né vale opporre la possibilità
di sfuggire all’obbligo così imposto ricorrendo alla frequenza di
scuole non statali, perché tale possibilità non è data ad una gran
parte della popolazione, che non è in grado di pagare le richieste
rette di frequenza. Sarebbe, per altro, una violazione dell’autonomia
confessionale dei cristiani ed una sorta di profanazione della croce
non considerare questo simbolo come segno di culto in collegamento con
uno specifico credo. Bisogna considerare, inoltre, che la formazione
scolastica non consiste solo nell’impartire nozioni tecniche o nello
sviluppo di capacità cognitive; essa concerne anche lo sviluppo della
dimensione o delle dimensioni emozionali ed affettive degli alunni. In
questo senso la presenza della croce nelle aule scolastiche esercita
un particolare influsso: essa ha un carattere «evocativo»
(appellativen), ossia rappresentativo del contenuto di fede che
simboleggia, e propagativo dello stesso. La scuola statale non può
certo trascurare l’esercizio del diritto di libertà religiosa della
maggioranza di coloro che la frequentano; ma anche il diritto di
libertà religiosa incontra, nel suo esercizio, i limiti derivanti
dalla tutela di altri beni o interessi costituzionalmente garantiti e,
in primo luogo, quello rappresentato dall’esercizio dello stesso
diritto da parte delle minoranze. Il criterio per risolvere i
possibili conflitti è da ricercare nel principio di una pratica
ponderazione dei vari diritti che non privilegi in modo massimale una
sola delle situazioni giuridiche in contrasto ma le tratti in modo il
più possibile paritario. Certamente in una società pluralistica è
impossibile che la scuola pubblica dell’obbligo possa tener conto di
tutte le richieste di formazione e di tutti gli indirizzi educativi.
La ineludibile composizione tra l’aspetto positivo e quello negativo
della libertà religiosa alla luce del principio della tolleranza
obbliga il legislatore statale a ricercare nel processo di formazione
delle proprie prescrizioni una soluzione di compromesso da tutti
sostenibile. Il legislatore dello Stato di Baviera non si è ispirato
a questi criteri quando ha imposto l’obbligo di affissione di un
crocifisso in tutte le aule scolastiche delle scuole popolari, perché
ha stabilito come vincolante qualcosa che va al di là del minimo
indispensabile a che si realizzi un giusto equilibrio fra l’aspetto
positivo e quello negativo del diritto di libertà religiosa.
L’affissione di un crocifisso nelle aule supera, infatti, i confini di
ogni ammissibile orientamento religioso delle scuole statali, e quindi
contrasta con l’art. 4 Abs. della Legge fondamentale.

Ordinanza 23 ottobre 2003

Il principio di pluralità deve intendersi quale salvaguardia del
pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte costituzionale 203/89 e
13/1991), che può realizzarsi solo se l’istituzione scolastica
rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso (non affiggendo
nelle aule crocifissi). Parimenti lesiva della libertà di religione
sarebbe l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre
religioni: l’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di
fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata
esposizione di simboli religiosi, piuttosto che attraverso
l’affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in
concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per
ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun
credo.

Parere 27 aprile 1988, n.63

Le norme dell’art. 118, r. d. 30 aprile 1924, n. 965 e l’all. C al
r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono l’esposizione del
crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate
implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria
sull’insegnamento della religione cattolica.

Risposta a interrogazione 26 settembre 2002

Senato della Repubblica. XIV legislatura. VII Commissione Istruzione. Risposta orale del sottosegretario Valentina Aprea alle interrogazioni n. 3-00622, n. 3-00623 e n. 3-00627: “Esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche”, 26 settembre 2002. Il sottosegretario Valentina APREA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00622 del senatore Monticone, n. 3-00623 dei senatori Compagna ed altri, e n. 3-00627 […]