Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 maggio 2007, n.2849

A fini dell’impugnazione di una concessione edilizia, deve ritenersi
che la condizione dell’azione rappresentata dalla “vicinitas”, ossia
da uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata
dall’intervento assentito, vada valutata alla stregua di un giudizio
che tenga conto della natura e delle dimensioni dell’opera realizzata,
della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche
delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla “qualità
della vita” di coloro che per residenza, attività lavorativa e
simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova
opera (nel caso di specie, il giudice adito respingeva l’eccezione
di difetto di legittimazione attiva dell’appellante, poichè lo
stesso pur qualificatosi come proprietario di un alloggio, senza
averne provato la proprietà, traeva la propria legittimazione in
quanto residente in loco. Di qui l’esistenza dello “stabile
collegamento” con la zona interessata dal rilascio, in favore della
Assemblea Cristiana Evangelica, del permesso di costruire un edificio
di culto).

Sentenza 21 luglio 2006, n.7650

L’eventuale lesione della posizione soggettiva del residente in
un’area in cui sia stato rilasciato il permesso di costruire un
edificio destinato al culto, risulta percepibile già al momento
dell’individuazione di detta area e della sua assegnazione in diritto
di superficie, non trattandosi di un mero stralcio a generici fini di
pubblico interesse, ma ad uno scopo specifico. Ne discende che il
ricorso che abbia ad oggetto il permesso di costruire risulta
inammissibile, qualore sia mancata l’impugnativa degli atti
presupposti nei termini di legge.