Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 17 marzo 2015, n.40

E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in proprio
e a nome del Consiglio dei Ministri) nei confronti della Corte di
cassazione, sul presupposto – sostenuto dai ricorrenti
richiamando gli artt. 7, 8, 92 e 95 Cost. – che
quest’ultima, con la sentenza
n. 16305 del 2013
, avrebbe illegittimamente esercitato il suo
potere giurisdizionale menomando la funzione di indirizzo
politico che la Costituzione assegna al Governo in materia religiosa
la quale sarebbe assolutamente libera nel fine e quindi insuscettibile
di controllo da parte dei giudici comuni (nel caso di specie, in
tema di avvio o meno delle trattative per la conclusione di una intesa
ex art. 8, comma 3 della Costituzione).

Sentenza 18 novembre 2011, n.6083

Il diniego opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
richiesta di avviare trattative per la conclusione di una Intesa ex
art. 8, comma 3, Cost. non può venire qualificato come atto politico,
stante l’insussistenza del requisito oggettivo della riconducibilità
dell’atto alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia
e funzionamento dei pubblici poteri; nè può essere ritenuto
insindacabile l’accertamento preliminare circa la riconducibilità del
richiedente (nel caso di specie, l’UAAR – Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti) alla categoria di “confessione religiosa”, in
quanto la capacità di ogni confessione che lo richieda di stipulare
un’intesa costituisce corollario immediato del principio di eguale
libertà di cui al primo comma dell’art. 8, Cost. Ne deriva che quanto
meno l’avvio delle trattative può considerarsi obbligatorio laddove
si possa pervenire in sede di prima approssimazione ad un giudizio di
qualificabilià dell’istante come confessione religiosa, salvo
restando, da un lato, la facoltà di non stipulare l’intesa all’esito
delle trattative o di non tradurre in legge l’intesa medesima, e
dall’altro, la possibilità, nell’esercizio della discrezionalità
tecnica della Amministrazione, di escludere motivatamente che il
soggetto in esame presente le caratteristiche che gli consentirebbero
di rientrare nella suddetta categoria.