Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 novembre 1993, n.328

Según declaramos en nuestra STC 265/1988, el Auto que reconoce 
eficacia civil a una decisión pontificia sobre matrimonio rato y no
consumado, a pesar de haberse formulado una oposición razonada que
excluye toda imputación de conveniencia u oportunismo, «quedando a
salvo el derecho   de las partes para formular su pretensión en el
procedimiento correspondiente», determina una situación de
indefensión constitucionalmente relevante, puesto que, por un lado,
reenvía al interesado a un procedimiento que está previsto en la
ley sólo para el caso de que el Auto sea denegatorio (con
oposición o sin ella) o se acuerde el archivo o sobreseimiento
del expediente, y, por otro, impone al opositor el seguimiento de un
nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho
fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado [F.J. 2].
Il provvedimento giudiziario che riconosce efficacia civile alla
dispensa ecclesiastica di matrimonio rato e non consumato, emesso
malgrado fosse stata proposta opposizione nel procedimento di
omologazione, e pertanto in contrasto con le disposizioni di
derivazione concordataria (L. n. 30/1981, attuativa dell’art. VI. 2
dell’Accordo 3 gennaio 1979 tra lo Stato Spagnolo e la Santa Sede),
viola il diritto fondamentale alla effettiva tutela giudiziale (art.
24 CE).

Decreto 16 giugno 1995, n.620

Nell’ipotesi in cui i nubenti, celebrando matrimonio concordatario,
sottoscrivano entrambi gli originali dell’atto di matrimonio ma una
sola dichiarazione di scelta della separazione dei beni, deve comunque
ritenersi validamente manifestata la loro volontà di optare per tale
regime patrimoniale. A tale omissione è possibile ovviare producendo
all’ufficiale di stato civile copia integrale dell’originale
dell’atto di matrimonio inserito nei registri parrocchiali.
Peraltro, l’annotazione tardivamente effettuata non potrà avere
efficacia retroattiva nei riguardi dei terzi di buona fede. Deve
essere rigettata la domanda di rettificazione dell’atto di
matrimonio celebrato secondo il rito concordatario quando le parti
deducano un’omissione di carattere formale (nella specie: omessa
sottoscrizione della dichiarazione di scelta del regime di separazione
dei beni nel secondo originale) la quale non concerne la correzione di
eventuali errori materiali od omissioni compiute dall’ufficiale di
stato civile, bensì riguarda l’attività di certificazione del
ministro di culto.