Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 febbraio 1994, n.4638

Chi abbandona lo stato di vita religiosa non vanta alcun diritto di
carattere patrimoniale nei confronti dell’Istituto di appartenenza
per le attività svolte: in primis, perché non sussiste tra le parti
un rapporto di lavoro subordinato; in secondo luogo, perché il can.
702 c.j.c. – a tenore del quale l’Istituto religioso di appartenenza
deve trattare con equità e con carità evangelica il religioso che
abbandona l’abito, è una norma priva di valenza precettiva.