Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 maggio 2010, n.221

Per l’applicabilità dell’esenzione ICI, prevista dall’art. 7,
lett. i del D.Lgs. 504/1992, agli immobili utilizzati dagli enti non
commerciali destinati esclusivamente alle attività indicate nel
medesimo articolo (assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), non è
sufficiente che nell’immobile venga svolta una delle attività
indicate dal legislatore, ma è necessario che venga in concreto
verificato che l’attività – anche se rientrante tra quelle
interessate dall’esenzione – non sia svolta in modo da realizzare
reddito e, quindi, come attività commerciale. (Nel caso di
specie, detto beneficio fiscale non poteva trovare applicazione ad un
‘immobile che, se pur appartenente ad ente ecclesiastico, era
destinato allo svolgimento di attività oggettivamente commerciale,
quale la gestione di casa per ferie, con pagamento di tariffe).

Sentenza 08 febbraio 2007, n.141

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, “il contributo
di costruzione non è dovuto: … c) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici”. La legge della Regione Calabria n. 21/1990 (recante
“Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei
servizi religiosi”) prevede, inoltre, all’art. 4 che “ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell’applicazione
della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi
religiosi: … c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero
pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di
accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro (comma 1). Lo
stesso articolo 4 della citata legge regionale specifica pure (comma
3) che “in relazione al disposto dell’art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al
precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione
secondaria”. Ciò posto, le casa religiosa di accoglienza –
strutturalmente destinata ad ospitare i pellegrini che si recano
all’annesso Santuario – è, dunque, riconducibile, anche avuto
riguardo alle sue caratteristiche in concreto, alla categoria degli
“immobili adibiti nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività
educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro
che non abbiano fini di lucro”, prevista dal sopra riportato art. 4
della legge regionale Calabria n. 21/1990, con conseguente esclusione
del versamento del contributo di costruzione.

Comunicato 18 ottobre 2005

Ministero della Giustizia. Comunicato 18 ottobre 2005: “Mancata conversione del D.L. n. 163/2005 “. (Gazz. Uff. 18 ottobre 2005, n. 243) Lo scorso 5 ottobre il Senato ha approvato il disegno legge di conversione del D.L. 17 agosto 2005, n. 163; il provvedimento però non è stato presentato alla Camera dei Deputati per l’analoga procedura […]