Sentenza 07 febbraio 2007, n.5012
E’ punibile penalmente la condotta di colui che abbia posto in essere
una situazione apparente, contraria a quella reale, consistente in
realtà nel gestire una setta religiosa, priva di qualsiasi
legittimazione ecclesiastica ufficiale, con modalità idonee a trarre
in errore le vittime sulla reale natura dell’associazione (nel caso di
specie, il ricorrente non perseguiva, nella gestione della comunità,
alcuna finalità di natura spirituale o caritatevole, ma interessi di
carattere patrimoniale facendo propri i vantaggi conseguibili dalle
vittime indotte, con insistenti pressioni, a prestazioni di servizi e
di opere, all’interno e all’esterno della sede della comunità, senza
essere retribuite ovvero a compiere atti di disposizione patrimoniale
in suo favore senza il corrispettivo del prezzo).