Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2008, n.16612

La nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
“obiettivo” inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro che riguarda il movente “soggettivo” (Cass. 5766/1994,
16435/2003, e 7725/2004). Tanto premesso, ai fini della la
qualificazione dell’industrialità dell’attività (art. 2195 c.c.,
comma 1), per integrare il fine di lucro è necessaria l’idoneità –
almeno tendenziale – dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio,
nè ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di
congregazione religiosa dell’ente (Cass. G.U. 3353/1994, Cass.
97/2001).

Sentenza 17 maggio 1997, n.4412

L’applicabilità agli enti ecclesiastici esercenti attività
ospedaliera delle norme di diritto privato, non esclude – per quanto
concerne l’organizzazione dei suddetti ospedali – l’applicazione
dell’ordinamento dei servizio ospedalieri ed, in particolare,
dell’art. 9, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, concernente le sezioni
autonome degli ospedali.

Parere 14 dicembre 1994, n.3755

Ai fini del riconoscimento in persona giuridica civile di una casa di
religiose che esplicano attività ospedaliera, senza fini di lucro, è
necessario che l’ente abbia un congruo patrimonio, ravvisabile nei
proventi, derivanti dall’attività sanitaria esercitata, che
assicurano nel tempo la remunerazione delle prestazioni assistenziali
delle suore. Al fine dell’approvazione dello statuto di un ente
così strutturato, è risultata indispensabile la previsione di una
norma statutaria che regolamentasse, ex art. 8 D.P.R. n. 33 del 1987,
le operazioni relative alla stesura delle scritture contabili.
Trattandosi, peraltro, di un ente religioso di diritto canonico,
ricorre un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali. Sotto questo profilo, rilevante
risulta il nuovo regime per la registrazione degli enti ecclesiastici,
perché permette di pubblicizzare la struttura organizzativa
dell’ente e i controlli interni della sua gestione.