Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 febbraio 2006, n.2412

L’art. 33, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, come
modificato dall’art. 2, comma 5, L. 2 aprile 2001, n. 136, stabilisce
che «sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26
settembre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in
vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti
religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati».
Pertanto, tenuto conto della chiara applicazione retroattiva della
norma citata per espressa scelta del legislatore e della circostanza
che la Comunità Ebraica di Roma costituisce un ente religioso
riconosciuto in base all’art. 18, comma 3, della legge n. 101/1989,
deve ritenersi che spetti a quest’ultima l’esenzione dall’INVIM
periodica (e quindi anche dal l’INVIM straordinaria, la quale, per
esplicita disposizione dell’art. 1, comma 2, non 6 dovuta dai soggetti
esenti dall’INVIM periodica) a far tempo dall’entrata in vigore del
D.P.R. n. 643/1972.

Parere 18 ottobre 1995, n.3810/94

Non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica, all’approvazione dello statuto e all’autorizzazione
all’acquisto di un’eredità nei confronti di una fondazione
beneficiaria di lascito immobiliare gravato da usufrutto, ove la
rendita del patrimonio e i proventi di attività connesse a quelle
istituzionali garantiscano la copertura degli oneri di gestione.

Sentenza 19 giugno 1997, n.235

Le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti delle
discipline bilaterali dei rapporti dello Stato con le confessioni
religiose – espressioni di un sistema di relazioni che tende ad
assicurare l’uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle
complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto
della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di
tutte – possono rappresentare, e nella specie rappresentano, quelle
diversità di situazioni che giustificano, entro il limite della
ragionevolezza, ulteriori differenze nella legislazione unilaterale
dello Stato. Differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le
volte in cui le norme di matrice pattizia vengano ad assumere, per
volontà delle parti, analoghi contenuti.

Sentenza 27 marzo 1985, n.86

Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e
benefici tributari di qualsiasi specie hanno palese carattere
derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore,
sicché la Corte non può estenderne l’ambito di applicazione se non
quando lo esiga la ratio di tali benefici. La quale cosa è da
escludere che ricorra nel caso dell’esenzione dall’IN.V.IM. accordata
ai benefici ecclesiastici, non estensibile, per mancanza di
omogeneità della rispettive situazioni, ad altre istituzioni
religiose o parareligiose, cattoliche o acattoliche, del tutto
diverse, quali l’Opera pia “Foa” e l’Asilo infantile “Levi” collegati
alla comunità israelitica di Vercelli.