Sentenza 21 settembre 2006, n.20442
Fermo restando che caposaldo fondamentale dell’attività economica
è l’organizzazione, da parte di taluno – con rischio proprio – dei
fattori della produzione, nel caso delle organizzazioni di tendenza,
dove l’assenza della finalità di lucro ha un significato
evidentemente rafforzativo dell’esclusione d’imprenditorialità,
essendo quest’ultimo elemento di per sé connaturale alla “area di
non applicazione” dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
il dato dirimente per l’ammissione al beneficio di legge consiste
nel fatto che, dal punto di vista lavorativo, l’attività – per come
prestata ed, a vario titolo, respinta dal datore di lavoro che intenda
avvalersi del beneficio d’esclusione – deve innestarsi e realizzare
direttamente le finalità politiche, sindacali, culturali,
d’istruzione, di religione o culto; in tali casi, infatti,
l’attività del lavoratore si compenetra ed attua immediatamente i
fini dell’ente, senza il diaframma operativo neutrale costituito
dall’intrinseca valenza meramente aziendalistica della prestazione.
Si può in ogni caso riconoscere l’esistenza di un’attività
imprenditoriale, estranea all’area di attuazione dell’articolo 4,
della legge n. 108/1990, in base al solo criterio della mera
economicità di gestione, funzionalmente diretta all’equilibrio tra
costi e ricavi, senza la necessità di includere il fine di lucro, che
giustifica l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 18, nel
momento in cui non si evidenzia una consistenza imprenditoriale
all’attività esercitata (Nel caso di specie, una società editrice
eccepiva la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 4 della
legge 108/1990, negando di poter essere considerata, ai fini della
procedura di reintegrazione prevista dall’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori, imprenditore, ma ente senza fini di lucro con “unica
e primaria finalità di affermare la dottrina e il credo
cattolici”).