Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 marzo 2005, n.6316

Gli immobili adibiti a sede vescovile godono dell’esenzione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera i),del D.Lgs.n.504/1992. L’episcopio,
e cioè la sede della diocesi e della curia vescovile, è infatti un
immobile destinato all’esercizio del ministero proprio del Vescovo
diocesano (canoni 381-402 del Codice di diritto canonico) e delle
attività istituzionali della diocesi (canoni 469-494 del Codice di
diritto canonico); attività che sono ex lege definite come di
“religione e di culto” (art. 2, comma 1, della legge n. 222/1985).
Tale circostanza esclude, pertanto, ogni possibilità che presso detti
edifici si svolgano “attività oggettivamente commerciali”, il cui
esercizio – secondo l’orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte – è la sola condizione che possa escludere l’applicabilità del
beneficio, di cui al suddetto art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.
n. 504/1992, agli immobili posseduti da enti ecclesiastici. Né – ai
fine dell’applicabilità dell’esenzione in questione – può
rilevare le circostanza che il Vescovo diocesano abiti nell’immobile o
che nello stesso si trattino gli affari amministrativi e giudiziari
della diocesi, in quanto “attività non strettamente religiose”. Il
fatto che il Vescovo abiti nel palazzo vescovile, infatti, non
trasforma in abitazione privata l’immobile in questione, che rimane la
sede istituzionale del Vescovo stesso, il quale vi abita proprio per
l’esercizio della sua funzione e della sua missione, anche in
adempimento dell’obbligo della residenza personale nella diocesi
impostogli dal canone 395 del Codice di diritto canonico. Il fatto che
nel palazzo vescovile si trattino gli affari amministrativi e
giudiziari della diocesi, inoltre, costituisce il normale esercizio
della potestà di governo della diocesi attribuita al Vescovo,
qualificabile dunque, in quanto tale, come attività strettamente
religiosa.

Sentenza 08 marzo 2004, n.4645

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l’esenzione
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, spetta a condizione che gli immobili –
appartenenti ai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 –
siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività
contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti
ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a),
l. 20 maggio 1985 n. 222 (attività di religione o di culto, cioè
dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio
dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili,
appartenenti ad un ente ecclesiastico – come pure agli enti di
istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati ex art. 7 l.
25 marzo 1985 n. 121 – che siano destinati allo svolgimento di
attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di
pensionati con pagamento di rette).

Decreto legislativo 08 aprile 2004, n.110

Decreto Legislativo 8 aprile 2004, n. 110: “Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n, 223, in materia di licenziamenti collettivi”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 102 del 3 maggio 2004) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed […]

Risoluzione 25 giugno 1994, n.2/1242

Ministero delle Finanze, Direzione Centrale Fiscalità Locale – Serv. I, Div. II. Risoluzione 25 giugno 1994, n. 2/1242. “In esito alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di conoscere se gli immobili utilizzati dall’Ente medesimo per la realizzazione dei compiti istituzionali possono rientrare nell’ambito di applicazione della norma esonerativa recata dalla lettera […]