Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 febbraio 2016, n.166

L'art. 96, comma 4 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che
“Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per
attività che realizzino la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile …”. Tale norma
tuttavia non scinde il nesso con le attribuzioni
dell’istituzione che ha in uso i locali, ancorandone la
destinazione al raggiungimento di obiettivi che sottintendono la piena
partecipazione della comunità scolastica, oltre che della
collettività in generale, in funzione di una crescita
complessiva improntata all’arricchimento del loro patrimonio
culturale, civile e sociale. In questo senso, a parere della Tribunale
adito, non v’è spazio pertanto per riti religiosi –
riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati
–, mentre possono esservi occasioni di incontro su temi anche
religiosi che consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni
di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo
sviluppo delle capacità intellettuali e morali della
popolazione, soprattutto scolastica, senza al contempo sacrificare la
libertà religiosa o comprimere le relative scelte. Il fatto che
un’invalicabile linea di confine sia a tali fini costituita
dalla circostanza che si tratti o meno di un atto di culto religioso
è del resto confermato da una pronuncia del giudice
amministrativo che, chiamato a stabilire se dovesse riconoscersi alla
visita pastorale dell’Ordinario diocesano presso le
comunità scolastiche un effetto discriminatorio nei confronti
dei non appartenenti alla religione cattolica, ha rilevato come, alla
luce della definizione contenuta nell’art. 16 della legge n. 222
del 1985, non si trattasse di attività di culto o di cura delle
anime ma piuttosto di testimonianza culturale tesa ad evidenziare i
contenuti della religione cattolica in vista di una corretta
conoscenza della stessa, così come sarebbe stato nel caso di
audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale
(v.
Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1911)
. Nel caso in esame,
al contrario, è stato autorizzato un vero e proprio rito
religioso da compiersi nei locali della scuola e alla presenza della
comunità scolastica, sì che non ricorre l’ipotesi
di cui all’art. 96, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994. Sono
pertanto annullate le deliberazioni del Consiglio di Istituto che
avevano concesso l'apertura dei locali scolastici per le
benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio al termine
dell'orario scolastico.


[La Redazione di OLIR.it ringrazia
per la segnalazione del documento il Prof. Manlio Miele –
Università degli Studi di Padova]

Sentenza 27 luglio 2010, n.4915

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, della L.P. n. 13 del 1997 gli
impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti
agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde
agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che
tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano
urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona
residenziale o ad opere o impianti di pubblico interesse. Finché non
è intervenuto il cambiamento di destinazione d’uso nel piano
urbanistico comunale le costruzioni non possono essere utilizzate per
altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.
Posto tale divieto nella normativa vigente sin dal 1980, in assenza di
prova circa la preesistenza di diversa destinazione di un edificio, si
incorre nel divieto in questione (Nel caso di specie, veniva respinto
il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in parte a luogo
di culto musulmano, che asseriva come il cambio della destinazione
d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto legittimamente,
essendo detta attività di culto ricomprendibile nell’ambito
dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992, in tale
edificio).

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In OLIR.it: TAR Trentino Alto Adige – Sezione Autonoma per la
Provincia di Bolzano. Sentenza 30 marzo 2009, n. 116 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4975]

Sentenza 30 marzo 2009, n.116

L’art. 107, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 1997 – così
come la normativa previgente (cfr. l’art. 95, comma 5, del TU delle
leggi urbanistiche provinciali, approvato con DPGP 26 ottobre 1993, n.
38, l’art. 16 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 e, ancor
prima, l’art. 42, comma 5, del TU approvato con DPGP 23 giugno 1970,
n. 20, come sostituito dall’art. 8 della legge provinciale 24
novembre 1980, n. 34) – prevede il divieto di cambiamento di
destinazione d’uso degli impianti per la raccolta, conservazione e
lavorazione di prodotti agricoli, in assenza di una diversa
destinazione d’uso di tutta l’area nel piano urbanistico
provinciale. Posto tale divieto, sin dal 1980, può dunque essere
disposto il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di avvenuto
acceramento del cambio di destinazione d’uso di un edificio da
“commercio all’ingrosso di prodotti agricoli” a “deposito e
conservazione di frutta per conto di terzi” (nel caso di specie,
veniva respinto il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in
parte a luogo di culto musulmano, che asseriva come il cambio della
destinazione d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto
legittimamente, essendo detta attività di culto ricomprendibile
nell’ambito dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992,
in tale edificio).

Circolare 01 giugno 2006, n.2006-241

Direction générale de l’action sociale. Circulaire DGAS/2A n. 2006-241, du 1er juin 2006, relative aux dérives sectaires. Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; Madame le chef de l’inspection générale des […]

Decreto ministeriale 22 aprile 2004

Decreto ministeriale 22 aprile 2004: “Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l’anno 2003, e delle relative istruzioni”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101, del 30 aprile 2004) IL Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali Visto l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre […]

Sentenza 23 marzo 2005, n.6316

Gli immobili adibiti a sede vescovile godono dell’esenzione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera i),del D.Lgs.n.504/1992. L’episcopio,
e cioè la sede della diocesi e della curia vescovile, è infatti un
immobile destinato all’esercizio del ministero proprio del Vescovo
diocesano (canoni 381-402 del Codice di diritto canonico) e delle
attività istituzionali della diocesi (canoni 469-494 del Codice di
diritto canonico); attività che sono ex lege definite come di
“religione e di culto” (art. 2, comma 1, della legge n. 222/1985).
Tale circostanza esclude, pertanto, ogni possibilità che presso detti
edifici si svolgano “attività oggettivamente commerciali”, il cui
esercizio – secondo l’orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte – è la sola condizione che possa escludere l’applicabilità del
beneficio, di cui al suddetto art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.
n. 504/1992, agli immobili posseduti da enti ecclesiastici. Né – ai
fine dell’applicabilità dell’esenzione in questione – può
rilevare le circostanza che il Vescovo diocesano abiti nell’immobile o
che nello stesso si trattino gli affari amministrativi e giudiziari
della diocesi, in quanto “attività non strettamente religiose”. Il
fatto che il Vescovo abiti nel palazzo vescovile, infatti, non
trasforma in abitazione privata l’immobile in questione, che rimane la
sede istituzionale del Vescovo stesso, il quale vi abita proprio per
l’esercizio della sua funzione e della sua missione, anche in
adempimento dell’obbligo della residenza personale nella diocesi
impostogli dal canone 395 del Codice di diritto canonico. Il fatto che
nel palazzo vescovile si trattino gli affari amministrativi e
giudiziari della diocesi, inoltre, costituisce il normale esercizio
della potestà di governo della diocesi attribuita al Vescovo,
qualificabile dunque, in quanto tale, come attività strettamente
religiosa.

Legge regionale 18 novembre 2003, n.22

Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali". (da "Bollettino Ufficiale della regione Lombardia" n. 47 del 21 novembre 2003, Supplemento ordinario n. 1) Articolo 1 (Finalità ed oggetto) 1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, […]

Sentenza 27 marzo 2003, n.11346

In materia possessoria, l’art. 704 c.p.c., che prevede che le domande
relative al possesso per fatti che avvengono nel corso del giudizio
petitorio siano proposte dinanzi al giudice di quest’ultimo, non
configura una ipotesi di litispendenza e neppure di continenza, nè
tra le cause è ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia
o di pregiudizialità, ma piuttosto un vincolo di connessione
impropria, che giustifica la vis atractiva del secondo giudizio sul
primo; ne consegue che non è necessario che tra giudizio possessorio
e petitorio vi sia identità di soggetti, essendo sufficiente, oltre
all’identità del bene oggetto dello spoglio, una identità almeno
parziale tra i soggetti, nel senso che le parti del giudizio
possessorio siano presenti nel petitorio, senza che sia necessaria una
perfetta e totale coincidenza neppure delle posizioni processuali
assunte nell’altro giudizio. Nel caso di specie un parroco non può
acquistare per usucapione un immobile concesso alla parrocchia per lo
svolgimento di attività connesse al culto perchè il locale non gli
è stato consegnato “ad personam” ma come rappresentante della
comunità parrocchiale.

Sentenza 08 marzo 2004, n.4645

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l’esenzione
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, spetta a condizione che gli immobili –
appartenenti ai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 –
siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività
contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti
ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a),
l. 20 maggio 1985 n. 222 (attività di religione o di culto, cioè
dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio
dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili,
appartenenti ad un ente ecclesiastico – come pure agli enti di
istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati ex art. 7 l.
25 marzo 1985 n. 121 – che siano destinati allo svolgimento di
attività oggettivamente commerciali (nella fattispecie, gestione di
pensionati con pagamento di rette).

Legge regionale 21 luglio 2004, n.12

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 12: “Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 32 del 4 agosto 2004) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e […]