Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 27 dicembre 2010, n.26171

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto
dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato
dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133, ed infine
sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella
L. 4 agosto 2006, n. 248), nell’estendere l’esenzione disposta
dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, alle
attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che
non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha
carattere innovativo e non interpretativo (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24500 del 20/11/2009 [https://www.olir.it/documenti/?documento=5233]).

Sentenza 17 settembre 2010, n.642

L’esenzione dal pagamento della imposta ICI è possibile in presenza
di due condizioni: l’appartenenza dell’immobile ad ente non
commerciale, nonche’ la destinazione dello stesso ad una delle
attivita’ di cui all’art. 7, comma 1 lett. i), del d.lgs. 504/1992.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 13 marzo 2010, n.147

L’ art. 7, comma 1, lettera i,) del D.Lgs. 504/92, sia nella prima che
nella novella previsione, esonera gli enti religiosi dal pagamento
dell’ICI per gli immobili da questi posseduti ed adibiti a scopo di
culto, per fini assistenziali e sociali, ancorchè in qualcuno di essi
possa espletarsi, in via sussidiaria, anche un’ attivita commerciale.

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 16 luglio 2010, n.16728

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), nella
formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 203
del 2005, prevede la esenzione dall’ICI dell’immobile appartenente ad
uno dei soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c) (enti residenti nello Stato che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) a
condizione che l’ente lo utilizzi direttamente ed in via esclusiva per
una delle attività istituzionali indicate nella disposizione. Fra le
attività istituzionali degli enti ecclesiastici sono riconosciute
meritevoli del beneficio quelle “di cui alla L. 20 maggio 1985, n.
222, art. 16, lett. a” (e cioè “di religione e di culto, quelle
dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi ed all’educazione cristiana”). Quelle, viceversa, indicate
alla L. n. 222 del 1985, lett. b (“diverse da quelle di religione e
di culto”), in quanto escluse dal richiamo, possono rientrare nella
previsione agevolativa soltanto in quanto siano riconducibili a
quelle, specificamente indicate dalla disposizione, che sono protette
per tutti gli enti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c), e – come per gli enti non religiosi – a condizione
che siano svolte esclusivamente allo scopo istituzionale protetto.
(Nel caso di specie, la attività esercitata in una  “casa di
ospitalità” non veniva ritenuta riconducibile alla “attività di
religione”, come definita dalla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a),
ma nelle “attività diverse” quali devono considerarsi “le attività
commerciali o a scopo di lucro” a norma della L. n. 222 del 1985, art.
16, lett. b).

Sentenza 20 novembre 2009, n.24502

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992 ed alle L. n. 121 del 1985 e L. n.
222 del 1985 un ente ecclesiastico puo’ svolgere liberamente, nel
rispetto delle leggi dello Stato, anche un’attivita’ di carattere
commerciale, ma non per questo si modifica la natura
dell’attivita’ stessa, e, soprattutto, le norme applicabili al suo
svolgimento rimangono, anche agli effetti tributari, quelle previste
per le attivita’ commerciali, senza che rilevi che l’ente la
svolga, oppure no, in via esclusiva, o prevalente. Di qui, il
corollario per il quale gli immobili destinati da un ente
ecclesiastico ad attivita’ oggettivamente commerciali, siccome non
soltanto ricettive o sanitarie quindi ricomprese nella previsione
dell’art-. 7, lett. i), non rientrano nell’ambito dell’esenzione
dell’ICI attesa l’irrilevanza della destinazione degli utili
eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi.

Sentenza 20 novembre 2009, n.24500

La necessita’ che ai fini del riconoscimento dell’esenzione,
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lg. n. 504 del 1992
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2995], le attivita’
esercitate negli immobili “non siano produttive di lucro e di reddito”
costituisce imprescindibile “condizione” per la delimitazione della
fattispecie legale della esenzione suddetta.
Di conseguenza, tenuto conto che la retroattivita’ propria
dell’interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al
significato attribuito alla legge interpretata, non puo’ ritenersi
che rientri tra le possibili letture del D.Lgs. n. 504 del 1992, art.
7, lett. i, la successiva disposizione con la quale il legislatore ha
stabilito che l’esenzione in questione “si intende applicabile” alle
“attivita’” indicate nella lettera suddetta, una volta (L. n. 248
del 2005 [https://www.olir.it/documenti/?documento=3454]) “_a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale_” di quelle
attivita’ e, successivamente, (D.L. n. 223 del 2006, convertito
nella L. n. 248 del 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=3743]), (solo) se quelle
attivita’ “_non abbiano esclusivamente natura commerciale_”. E’
infatti evidente che le due previsioni, circa la rilevanza (peraltro
di differente latitudine per ciascuna norma) ai fini dell’esclusione
dall’imposta della “natura commerciale” dell’attivita’ svolta
nell’immobile, tolgono valore – imponendo una valutazione
ermeneutica della disciplina normativa del tutto diversa dalla
precedente – alla produzione “di lucro e di reddito” , gia’ ritenuta
ostativa al riconoscimento dell’esclusione dall’imposta in base
alla sola previsione dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i.
Si deduce perciò che nelle indicate sopravvenute norme difetta
qualsiasi carattere di interpretazione autentica perche’ esse –
imponendo di comunque valutare la “_natura commerciale_”
dell’attivita’ espletata, considerata ostativa all’esclusione
dall’imposta in base all’art. 7, lett. i), innovano la disciplina
di quello che la Corte Costituzionale (ord. 19 dicembre 2006 n. 429
[http://https://www.olir.it/documenti/?documento=4000]) ha definito il
“requisito oggettivo delle attivita’ da svolgersi negli immobili ai
fini dell’esenzione dall’ICI” e, di conseguenza, che – nel caso di
specie – nessuna di essa e’ applicabile, essendo quest’ultimo
regolata dal testo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 vigente al
momento di riferimento dell’imposta, nel caso (ampiamente) anteriore
all’entrata in vigore delle nuove norme.

Legge regionale 21 maggio 2007, n.6

L.R. 21 maggio 2007, n. 6: “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”. (BUR Emilia-Romagna N. 66 del 21 maggio 2007) (omissis) ARTICOLO 2 Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione […]

Decreto legge 04 luglio 2006, n.223

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 233: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 153 del 4 luglio 2006) (Omissis) Articolo 39. Modifica della disciplina di esenzione […]

Legge 02 dicembre 2005, n.248

Legge 2 dicembre 2005, n. 248: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 281 del 2 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 195) Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 […]