Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 dicembre 2017, n.29886

"la riconducibilità di
una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini
dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale
riservato a questi ultimi dall'art. 2 del d.P.R. 29 novembre 1973,
n. 598, deve essere poi riscontrata sulla base degli elementi di fatto
in ordine al concreto esercizio dell'attività (cfr. per
riferimenti Cass. n. 1633-95 e anche Cass. n. 12871-01; da ultimo
Cass. n. 25586-16); e a tal fine non è sufficiente che gli enti
di volta in volta considerati siano sorti con gli enunciati fini, ma
occorre altresì accertare, alla stregua del d.P.R. n. 598 del
1973, che l'attività in concreto esercitata non abbia avuto
carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in
presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente,
che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e
immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il
procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti;

il punto decisivo è che l'affermazione della CTR,
secondo la quale l'associazione aveva posto in essere una vera e
propria attività commerciale al fine di ricavarne un reddito,
mediante vendita di pubblicazioni e organizzazione a pagamento di
corsi a beneficio di soggetti non associati, si basa su un
corrispondente accertamento di fatto e non è efficacemente
contrastata"

FONTE DEL DOCUMENTO:
www.tcnotiziario.it

Sentenza 08 luglio 2015, n.14225

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza
di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo
nell'immobile di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito
dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente
pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale
l'esereizio di attività commerciali (art. 87, comma primo,
lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7
rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata
in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta
con le modalità di un'attività commerciale (Nel caso
di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal
Comune circa l'applicazione dell'ICI rispetto ad un istituto
paritario gestito da religiosi, in considerazione del fatto del
pagamento da parte degli studenti di un corrispettivo per la
frequenza, pur risultando detta gestione di fatto in perdita). In
questo stesso senso cfr.: Corte
di Cassazione, Sezione V Civile, sentenza 8 luglio 2015, n. 14226
(pdf)

Sentenza 02 marzo 2010, n.90

L’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs 504/92 relativo all’esenzione
dell’ICI, nella sua originaria formulazione, concedeva tali beneficio
agli immobili destinati esclusivamente ad “attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Successivamente la legge
248/05 ha disposto che l’esenzione “si intende applicabile alle
attività indicate nelle medesima lettera a prescindere dalla natura
commerciale delle stesse”. Dal tenore letterale della legge “si
intende” è evidente la natura interpretativa della stessa, per cui
nessuna eccezione di applicazione retroattiva della norma può essere
condivisa.

In OLIR.it: Commissione tributaria provinciale di Napoli. Sezione 41.
Sentenza 16 aprile 2009, n. 115
[/areetematiche/documenti/documents/sentenza%20n.115-41-09%20commissione%20provinciale%20di%20napoli%20.pdf]
(I grado)

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Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania
– Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

Sentenza 05 marzo 2008

E’ possibile intentare una causa civile contro la Santa Sede per i
fatti commessi da un sacerdote, dovendosi considerare la Santa Sede
quale datore di lavoro del prete, come tale sottratta, secondo quanto
disposto dal _Foreign Sovereign Immunity Act_, alle immunità previste
dal diritto internazionale. In riforma della sentenza impugnata, si
stabilisce al contrario che la Santa Sede non può essere citata in
giudizio per rispondere dei medesimi comportamenti in ragione di una
sua eventuale omessa vigilanza e nemmeno in quanto persona giuridica
sovraordinata all’Arcidiocesi o all’Ordine religioso di
appartenenza del reo.
La parte lesa, J.V.D., afferma di aver subito abusi sessuali
all’età di 15-16 anni, quando frequentava la Chiesa Cattolica di
Sant’Alberto a Portland, Oregon. Afferma inoltre che le istituzioni
religiose erano a conoscenza dei comportamenti del prete, tanto che
questi fu trasferito da una parrocchia irlandese alla Chiesa di
Sant’Alberto. Poiché nel frattempo il prete responsabile è
deceduto, il ricorrente cita in giudizio, affinché ne sia affermata
la responsabilità civile, la Santa Sede, l’Arcidiocesi di Portland,
il Vescovo di Chicago e l’Ordine di appartenenza del reo.
La Corte di Appello, preso atto che i fatti non sono contestati,
afferma la propria giurisdizione su Arcidiocesi, Vescovo e Ordine
religioso in quanto enti costituite sulla base delle leggi nazionali
americane. Poiché non è stato sufficientemente dimostrata
l’esistenza di un potere di controllo continuato sull’attività di
tali enti, viene esclusa la giurisdizione sulla Santa Sede per
l’attività dei predetti enti, che restano per la legge americana
persone giuridiche del tutto autonome. Allo stesso modo l’eventuale
accertamento di un omesso controllo sugli atti del sacerdote o
dell’esistenza di un dovere di informare le famiglie che
frequentavano la parrocchia è sottratto al giudice americano,
trattandosi di attività discrezionali come tali ricadenti
nell’ambito delle immunità disposte in favore degli Stati esteri.
La giurisdizione delle Corti statali viene riconosciuta invece nei
confronti della Santa Sede per la sua responsabilità quale datore di
lavoro del ministro di culto, per tutti i comportamenti da questi
tenuti “nell’ambito dell’attività lavorativa”. La Corte,
evidenza come il sacerdote avesse utilizzato la sua posizione di
pastore dei giovani, guida spirituale e confessore del ricorrente e
della sua famiglia per guadagnare la loro fiducia e confidenza,
creando così i presupposti le condizioni favorevoli per la
realizzazioni della condotta criminosa. Ai sensi del _Foreign
Sovereign Immunity Act _le immunità previste dal diritto
internazionale non si applicano al datore di lavoro, e quindi alla
Santa Sede nel caso in oggetto, per i fatti commessi dai propri
dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
(Stesura dell’Abstract a cura del Prof. Nicola Fiorita – Università
degli Studi della Calabria)

Sentenza 17 maggio 2002, n.17134

Fra le imprese commerciali di cui all’art. 4, comma 19, d.l. n. 463
del 1983 rientrano gli istituti scolastici, ancorché aventi la
qualità di congregazione religiosa, in tema di benefici della
fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, perchè il
legislatore dell’epoca, nel riferirsi alle attività commerciali
considerate tali ai fini dell’inquadramento previdenziale, ha operato
un rinvio recettizio o materiale al concetto, al tempo condiviso, di
attività commerciale considerata tale ai fini dell’inquadramento
previdenziale, restando quindi irrilevante la successiva
qualificazione giurisprudenziale di tali istituti come imprese
industriali e trovandosi conferma di tale volontà nella normativa di
settore evolutasi nel tempo. Perciò non risulta configurabile un
dubbio di legittimità costituzionale della normativa così
interpretata in rapporto all’art. 33 Cost. (che vieta ogni forma di
intervento statale in favore di enti o privati che istituiscono scuole
o istituti di istruzione); giacché il beneficio in questione non
veniva accordato agli istituti scolastici privati in quanto tali,
bensì in quanto considerati in un’ottica socio – economica
generalizzata positivamente apprezzata dal legislatore.

Sentenza 18 maggio 2001, n.3931

In tema di i.r.pe.g., alla stregua del disposto dell’art. 111, comma
3, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le prestazioni di servizi (e le
cessioni di beni) rese in favore dei propri partecipanti da una
associazione assistenziale, sia pure “verso pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari, indipendentemente dalla loro
natura oggettiva e dalle modalità della relativa esecuzione, non si
considerano fatte nell’esercizio di attività commerciale all’unica
condizione della conformità di esse alle finalità istituzionali
dell’ente: e ciò in virtù di un dettato normativo inequivoco,
specificamente inteso ad istituire, fra l’altro in favore degli enti
del genere in argomento un trattamento agevolativo peculiare,
correlato ai fini di rilevanza sociale dagli stessi perseguiti,
ravvisati dal legislatore meritevoli di particolare tutela, e
consistente nell’escludere dalla formazione del reddito complessivo
degli enti medesimi i proventi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi considerate, ritenute, iuris ed de iure, non
effettuate nell’esercizio di attività commerciale.

Provvedimento 23 giugno 1993, n.2192

La natura commerciale, o meno, dell’attività di editoria, stampa e
diffusione di pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso da
parte di un’associazione religiosa con personalità giuridica, deve
essere verificata non in relazione alla natura del soggetto, al
possesso o meno della qualità d’imprenditore ed alla ricorrenza o
meno del fine di lucro, bensì con riguardo al contenuto ed alle
circostanze oggettive dell’attività svolta e dei suoi destinatari.
A tal fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita
(rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita
sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti
professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti, ai quali
il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante che alla
diffusione l’associazione provveda con mezzi propri, senza ricorrere
ad una distinta organizzazione commerciale.

Sentenza 23 febbraio 2000, n.2081

Cassazione. Terza Sezione Penale. Sentenza 23 febbraio 2000, n. 2081 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE (omissis) ha pronunciato la seguente SENTENZA (omissis) Motivi della decisione 5 – Per chiarezza sembra opportuno premettere che i C.D. centri Narconon, quali quelli gestiti in Calabria dalle imputate, si presentano come articolazioni operative della ormai nota […]