Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 febbraio 2004, n.3892

Le controversie circa la validità o l’efficiacia dell’atto
costitutivo di una fondazione rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario, in quanto il negozio di fondazione integra un atto
di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento
amministrativo di riconoscimento. Pertanto, detto negozio deve
ritenersi regolato, sotto il profilo della validità, dalle norme
privatistiche. Tale disposizioni trovano applicazione anche con
riferimento alle fondazioni ecclesiastiche, non risultando – al
riguardo – di ostacolo la previsione di cui all’art. 20, comma 1,
della Legge n. 222 del 1985, la quale si limiita a disciplinare le
modalità di recepimento nell’ordinamento statale dei provvedimenti di
soppressione o estinzione dell’Ente ecclesiastico da parte della
competente Autorità confessionale, senza incidere in alcun modo sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’Ente e
provvedimento ecclesiastico di creazione o soppressione dello stesso
nel relativo ordinamento.