Atti di culto
Lettera 03 marzo 2014
Per approfondire:
Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti
di Religione (SNADIR), Lettera 7 marzo 2014, n. 127: "La
celebrazione degli atti di culto nella scuola è consentita in
orario scolastico ed extrascolastico, purché sia salvaguardata
la libertà di parteciparvi o meno".
Sentenza 15 aprile 2008
Sentenza 19 giugno 2000
Legge organica 05 luglio 1980, n.7
LEY ORGÁNICA 7/1980, DE 5 DE JULIO, DE LIBERTAD RELIGIOSA (B.O.E., núm. 177, de 24 de julio de 1980) Artículo 1. 1. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica. 2. Las creencias religiosas no constituirán […]
Sentenza 17 giugno 1993, n.250
Lo svolgimento di riti o pratiche religiose e, in generale, il
compimento di atti di culto non rientrano fra le attività
extrascolastiche di cui all’art. 6, II comma, lett. D) e F) del
D.P.R. 416 del 1974. E’ pertanto illegittima per violazione e falsa
interpretazione ed applicazione della legge la delibera del Consiglio
di Circolo scolastico che consente lo svolgimento di tali attività
nelle aule scolastiche e negli orari destinati alle normali lezioni,
all’insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della
scuola statale, nonché la partecipazione degli alunni a tali riti e
pratiche religiose.
Sentenza 02 ottobre 1979, n.117
La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra
nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall’art. 19
Cost. e dall’art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non
credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso
negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni
differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede
religiosa sia dell’ateismo – L’ammonizione e la formula del giuramento
dei testimoni di cui all’art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte
in cui fanno riferimento rispettivamente all’importanza religiosa del
giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano,
rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza –
Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo – per contrasto con
l’art. 19 Cost. – l’art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui
dopo le parole “il giudice istruttore ammonisce il testimone
sull’importanza religiosa…” e dopo le parole “consapevole della
responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio…” non
e` contenuto l’inciso “se credente”.