Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Deliberazione 19 aprile 2007, n.17

Deliberazione 19 aprile 2007, n. 17: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalita’ di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di enti locali” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 120 del 25 maggio 2007) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. […]

Delibera 23 dicembre 1983, n.11

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 11 del 23 dicembre 1983: “Amministrazione di beni e contratti”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/1983) La determinazione degli atti di straordinaria amministrazione posti dal Vescovo, -la determinazione della somma minima e della somma massima per la licenza riguardante l’alienazione e i contratti onerosi, -la determinazione di norme […]

Sentenza 01 luglio 1997, n.61/1996/680/870

SOMMAIRE

I. OBJET DU LITIGE
Devant la Cour, outre l’article 9 de la Convention, le requérant
invoque l’article 6. Ce dernier grief sort du cadre de l’affaire tel
que l’a délimité la décision de la Commission sur la recevabilité.

II. ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

A. Exception préliminaire du Gouvernement: Moyen déduit de
l’incompétence ratione materiae non formulé et motivé par écrit
devant la Cour (article 48 § 1 du règlement A) – non-lieu à examen.
Moyen tiré du non-épuisement des voies de recours internes –
maintenu dans le mémoire à la Cour – décision litigieuse échappait
à un contrôle judiciaire.
Conclusion : rejet (unanimité).

B. Bien-fondé du grief:
L’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la
manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement de rites –
néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré
par une religion ou une conviction – du reste, un individu peut, dans
l’exercice de sa liberté de manifester sa religion, avoir à tenir
compte de sa situation particulière. Le système de discipline
militaire implique, par nature, la possibilité d’apporter à certains
droits et libertés des membres des forces armées des limitations
pouvant être imposées aux civils. En l’espèce, le requérant a pu
s’acquitter des obligations qui constituent les formes habituelles par
lesquelles un musulman pratique sa religion – l’arrêté du Conseil
supérieur militaire décidant de la mise à la retraite d’office du
requérant ne se fonde pas sur ses opinions et convictions
religieuses, mais sur son comportement et ses agissements. La mesure
ne s’analyse donc pas en une ingérence dans le droit garanti par
l’article 9 puisqu’elle n’est pas motivée par la façon dont le
requérant a manifesté sa religion.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Références à la jurisprudence de la Cour:
8.6.1976, Engel et autres c. Pays-Bas ; 25.5.1993, Kokkinakis c.
Grèce ; 28.9.1995, Scollo c. Italie ; 21.2.1996, Hussain c.
Royaume-Uni ; 15.11.1996, Ahmet Sadik c. Grèce

(*Rédigé par le greffe il ne lie pas la Cour)

Sentenza 22 aprile 1995, n.837

La eliminazione di ogni controllo statale sull’amministrazione degli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, tranne che per gli
acquisti, sancita dal nuovo Accordo con la Confessione cattolica, non
ha carattere retroattivo, per cui il difetto di autorizzazione
governativa ad una prebenda parrocchiale per l’affitto
ultranovennale di un fondo rustico comporta la inefficacia
dell’atto.

Sentenza 12 maggio 1993, n.5418

Con le modifiche apportate al Concordato tra lo Stato italiano e la
Santa Sede, mediante l’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e
per effetto dell’art. 7 L. 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed
esecuzione, è stata soppressa ogni ingerenza dello Stato italiano
nell’amministrazione dei beni appartenenti agli Enti ecclesiastici,
soggetta ormai esclusivamente ai controlli previsti dal diritto
canonico, salva l’applicazione delle disposizioni della legge
italiana sugli acquisti delle persone giuridiche (art. 17 delle norme
approvate dalla Commissione paritetica ratificate con L. 20 maggio
1985 n. 206), e sono quindi venute meno, con effetto immediato, le
disposizioni relative al controllo dello Stato sugli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione dei patrimoni beneficiati (ora
soppressi, per effetto dell’art. 28 L. 20 maggio 1985, n. 222) già
previsto dall’art. 30 del Concordato del 1929 e dagli artt. 12 e 13
L. 27 maggio 1929 n. 848 e 23 e segg. R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262,
con la conseguenza che anche la validità dei contratti in corso deve
essere accertata secondo le nuove disposizioni (ius superveniens)
quando, trattandosi di giudizio pendente, non si sia formato giudicato
sul punto.

Sentenza 29 gennaio 1996, n.49

Sia la costituzione in giudizio sia un contratto d’affitto di fondo
rustico ultranovennale, posti in essere da un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto devono, per la rilevanza civile dei controlli
canonici, essere autorizzati in forma scritta dall’autorità
ecclesiastica, rientrando fra gli atti di straordinaria
amministrazione; in mancanza, tali atti sono colpiti da nullità
relativa, che può essere fatta valere solo da parte dell’ente
tutelato dal controllo e contro il quale non può farsi valere che sia
stato il suo rappresentante a dar causa alla nullità, per non avere
richiesto la prescritta licenza. Per altro, se l’atto di
straordinaria amministrazione è stato compiuto, anteriormente alla
stipula del nuovo Accordo fra l’Italia e la Santa Sede del 1984,
senza essere stato autorizzato anche dal Governo, secondo quanto
prescritto dalla legge n. 848 del 12929, esso è colpito dalla
sanzione di una ulteriore nullità relativa, né possono addursi a
sanatoria fatti concludenti posti in essere dai rappresentati o dagli
aventi causa dell’ente medesimo.

Ordinanza 15 gennaio 1996, n.287

Tribunale Civile di Salerno. Ordinanza 15 gennaio 1996, n. 287. (Palumbo; Libero) (omissis) Osserva in diritto Nel nostro ordinamento l’attribuzione del cognome è ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiare, per cui quando l’art. 6 c.c. dispone: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito” non rinvia a norme che […]