Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 maggio 2009, n.22700

Il princìpio, sancito nell'art. 3 c.p.,
dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti
coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello
Stato, implica che le tradizioni etico-sociali di questi soggetti
possano essere osservate solo fuori dall'ambito di
opera­tività della norma penale. Ciò assume
particolare valore morale e sociale allorché la tutela penale
riguardi materie di rilevanza costituzionale. E' questo il caso
della famiglia, che la legge fondamenta­le dello Stato riconosce
quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e che deve essere garantita in
quanto inserita in un ordinamento incentrato sulla dignità
della persona umana (nel caso di specie, non veniva pertanto accolto
il rilievo, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, dedotto sulla base del fatto che i coniugi fossero
portatori di cultura, religione e va­lori differenti da quelli
italiani)