Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 dicembre 2016

"Per quel che qui interessa, l’attenzione deve essere
rivolta a ciò che, in un caso, ha originato il rifiuto di
svolgere l’ufficio, e, in un altro, avrebbe originato (anche se
così non è stato) la materiale rimozione del simbolo
religioso, cioè l’affiorare nella coscienza individuale
di un conflitto tra l’esposizione del simbolo religioso e il
contenuto dell’ufficio, che, secondo la Corte di Cassazione, si
connota sia in termini di laicità, sia in termini di
imparzialità ai sensi dell’art. 97 Cost : «in
particolare, l’imparzialità della funzione di pubblico
ufficiale è strettamente correlata alla neutralità
(altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia
religiosa da corte cost. 15/7/1997, n. 235) dei luoghi deputati alla
formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che
non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente
indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del
contenuto di fede, che ogni immagine religiosa
simboleggia»."

Fonte del documento:
www.uaar.it

Sentenza 18 novembre 2011, n.6083

Il diniego opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
richiesta di avviare trattative per la conclusione di una Intesa ex
art. 8, comma 3, Cost. non può venire qualificato come atto politico,
stante l’insussistenza del requisito oggettivo della riconducibilità
dell’atto alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia
e funzionamento dei pubblici poteri; nè può essere ritenuto
insindacabile l’accertamento preliminare circa la riconducibilità del
richiedente (nel caso di specie, l’UAAR – Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti) alla categoria di “confessione religiosa”, in
quanto la capacità di ogni confessione che lo richieda di stipulare
un’intesa costituisce corollario immediato del principio di eguale
libertà di cui al primo comma dell’art. 8, Cost. Ne deriva che quanto
meno l’avvio delle trattative può considerarsi obbligatorio laddove
si possa pervenire in sede di prima approssimazione ad un giudizio di
qualificabilià dell’istante come confessione religiosa, salvo
restando, da un lato, la facoltà di non stipulare l’intesa all’esito
delle trattative o di non tradurre in legge l’intesa medesima, e
dall’altro, la possibilità, nell’esercizio della discrezionalità
tecnica della Amministrazione, di escludere motivatamente che il
soggetto in esame presente le caratteristiche che gli consentirebbero
di rientrare nella suddetta categoria.

Decisione 29 marzo 2007

L’art. 47, 3° comma della legge n. 222 del 1985, nel sancire la
possibilità per i contribuenti di destinare, in sede di dichiarazione
dei redditi, una quota dell’otto per mille dell’IRPEF al finanziamento
di una confessione religiosa, non comporta l’obbligo di rivelare la
propria appartenenza religiosa, poiché al contribuente è lasciata la
possibilità di non esprimere alcuna scelta in tal senso. Di
conseguenza, il sistema dell’otto per mille non viola il diritto di
libertà religiosa, sancito dall’art. 9 della CEDU e comprendente
anche il diritto a non manifestare la propria credenza. Inoltre, la
Corte non può pronunciarsi sulla scelta dello Stato italiano di
stabilire una forma di finanziamento delle confessioni religiose, che
attiene al sistema di relazioni tra Stato e Chiesa, materia di
esclusiva competenza statale. Infine, poiché il meccanismo dell’otto
per mille non stabilisce un’imposta aggiuntiva per i cittadini, esso
non determina un’imposizione fiscale eccessiva né contraria
all’interesse generale della popolazione.

Lettera enciclica 30 novembre 2007

Benedetto XVI, Lettera enciclica “Spe salvi”, 30 novembre 2007. Introduzione 1. « SPE SALVI facti sumus » – nella speranza siamo stati salvati, dice san Paolo ai Romani e anche a noi (Rm 8,24). La « redenzione », la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è […]

Sentenza 18 aprile 2005, n.168

Venuto meno con la modifica del Concordato lateranense il principio
secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato,
il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla
religione cattolica determina una «inammissibile discriminazione»
nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli
artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che
sanciscono, rispettivamente, i principî dell’eguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e
dell’eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.

Regolamento 30 novembre 2004, n.426

Regolamento 30 novembre 2004, n. 426: "Religious Affairs Regulations". State Council of the People's Republic of China It is hereby announced that the Religious Affairs Regulations were passed on July 7, 2004 at the 57th session of the State Council. They will take effect on March 1, 2005. Premier Wen Jiabao November 30, 2004 Religious […]

Legge 24 marzo 1992, n.979-XII

Law n. 979-XII of 24 march 1992 on creeds. CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Art. 1 (Freedom of Conscience and Freedom of Creed) The state guarantees freedom of conscience and freedom of creed in the Moldova Republic. Everyone has the right to live, individually or jointly with others, his/her own creed, to practice the creed individually […]

Decreto 29 maggio 2000, n.3722

L’annotazione del battesimo nell’apposito registro parrocchiale e
la conservazione dell’atto così formato costituiscono operazioni
strettamente connesse con l’attività religiosa della Chiesa
cattolica, rientrando in quell’ordine che lo Stato italiano
riconosce come «indipendente e sovrano» (art. 7 Cost.); queste
attività non ledono, infatti, la libertà religiosa di chi intende
abiurare la fede cattolica e non pongono alcuno ostacolo alla
successiva pubblica professione di ateismo; ne consegue – nel caso di
specie – il rigetto della istanza di cancellazione dai suddetti
registri, presentata da battezzato convertitosi pubblicamente
all’ateismo.

Decisione 26 giugno 2001, n.40319/98

The European Court of Human Rights (Third Section), 40319/98 26/06/2001 Corte Decisione Irricevibile 30 THIRD SECTION DECISION AS TO THE ADMISSIBILITY OF Application no. 40319/98 by Bartosz SANIEWSKI against Poland The European Court of Human Rights (Third Section), sitting on 26 June 2001 as a Chamber composed of Mr J.-P. COSTA, President, Mr L. LOUCAIDES, […]