Sentenza 18 novembre 2011, n.6083
Il diniego opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla
richiesta di avviare trattative per la conclusione di una Intesa ex
art. 8, comma 3, Cost. non può venire qualificato come atto politico,
stante l’insussistenza del requisito oggettivo della riconducibilità
dell’atto alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia
e funzionamento dei pubblici poteri; nè può essere ritenuto
insindacabile l’accertamento preliminare circa la riconducibilità del
richiedente (nel caso di specie, l’UAAR – Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti) alla categoria di “confessione religiosa”, in
quanto la capacità di ogni confessione che lo richieda di stipulare
un’intesa costituisce corollario immediato del principio di eguale
libertà di cui al primo comma dell’art. 8, Cost. Ne deriva che quanto
meno l’avvio delle trattative può considerarsi obbligatorio laddove
si possa pervenire in sede di prima approssimazione ad un giudizio di
qualificabilià dell’istante come confessione religiosa, salvo
restando, da un lato, la facoltà di non stipulare l’intesa all’esito
delle trattative o di non tradurre in legge l’intesa medesima, e
dall’altro, la possibilità, nell’esercizio della discrezionalità
tecnica della Amministrazione, di escludere motivatamente che il
soggetto in esame presente le caratteristiche che gli consentirebbero
di rientrare nella suddetta categoria.