Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Codice 28 ottobre 1940

Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) (omissis) Art. 118 Ordine d`ispezione di persone e di cose Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni (258) che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa […]

Sentenza 27 giugno 2005, n.3103

Le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a
pubblici impieghi sono espressione di un ampia discrezionalità, tanto
da risultare censurabili solo in presenza di determinazioni
manifestamente incoerenti od irragionevoli. In particolare, appare
insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale
dei titoli scientifici esibiti dai candidati, salvo nel caso in cui
vengano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese
disparità di trattamento. Fuori da tali ipotesi, l’operato della
Commissione non pare invece sindacabile, in quanto consistente in un
libero apprezzamento, effettuato sulla base di conoscenze
tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione per grado di
elevata soggettività ed irripetibilità. Per quanto concerne, infine,
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai
candidati, occorre sottolineare che lo scopo dell’esame di tali
pubblicazioni non costituisce un fine a sé, come avviene negli
ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione
con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità
scientifica del partecipante al concorso; pertanto è sufficiente una
valutazione unitaria di dette pubblicazioni, senza che ciò implichi
la necessità di un’analitica disamina di tutte quelle presentate Né,
qualora risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia
valutato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale
rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, può essere attribuita
un’importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in
considerazione, ricadendo la valutazione delle stesse nella
discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici
vizi di logicità.

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 28 novembre 2000

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica. Decreto 28 novembre 2000: “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 84 del 10 aprile 2001) (omissis) Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica […]