Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 gennaio 2002, n.10359

L’esonero dall’obbligo di assunzione dei lavoratori mediante l’ufficio
pubblico di collocamento, previsto dall’art. 11, comma 4, legge n. 264
del 1949 (come sostituito dall’art. 26 legge n. 56 del 1987) per le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici (tranne che per le
assunzioni di salariati senza espletamento di pubblico concorso), non
può essere applicato per le assunzioni, tramite procedura
concorsuale, degli insegnanti degli istituti scolastici privati
legalmente riconosciuti, posto che la “pubblicità” del concorso non
vale a trasformare la natura privata di tali datori di lavoro.