Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 gennaio 2010, n.19

Ogni limitazione del diritto di riunione (per ragioni di sicurezza e
per la difesa di diritti pariordinati, quale quello di circolazione e
di salvaguardia del patrimonio artistico) deve essere considerata
eccezionale, sia con riferimento agli spazi da sottrarre all’esercizio
di tale diritto, sia con riferimento ai soggetti pubblici che siffatte
limitazioni possono imporre. In questo senso, nel quarto ed ultimo
punto della Direttiva 26 gennaio 2009,
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5248] il Ministro
dell’Interno invita espressamente i (soli) Prefetti a stabilire regole
(d’intesa con i Sindaci e sentito il Comitato prov. le per l’ordine e
la sicurezza pubblica) per sottrarre alcune aree alle manifestazioni e
prevedere forme di garanzia e regole per lo svolgimento delle stesse;
e conclusivamente, afferma che “tali determinazioni (da condividere il
più possibile con le forze politiche e sociali) troveranno forma in
un apposito provvedimento del Prefetto, inizialmente anche in forma
sperimentale”. Stante il carattere eccezionale di queste disposizioni,
esse non possono che essere interpretate restrittivamente, così
dovendosi concludere per l’esclusiva competenza del Prefetto (pur
nella necessaria intesa con i Sindaci) ad assumere provvedimenti di
regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. Ne consegue
che laddove un Sindaco abbia adottato una espressa disciplina delle
riunioni in luogo pubblico nel proprio Comune, questi ha
illegittimamente provveduto in materia di esclusiva competenza e
spettanza del Prefetto.

Legge 18 giugno 1949, n.385

L. 18 giugno 1949, n. 385, Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (in Gazz. Uff. 12 luglio 1949, n. 157, S.O.) Art. 1. Il Presidente […]

Decreto ministeriale 04 novembre 2009, n.89

D.M. 4 novembre 2009, n. 89: “Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2009/2010”.   Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   VISTO l’art. 12 della legge 241/1990 VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il […]

Autorizzazione 16 dicembre 2009, n.3

Garante per la protezione dei dati personali: "Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni", 16 dicembre 2009. (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 13 del 218 gennaio 2010 – Supplemento Ordinario n. 12) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, […]

Circolare 09 aprile 2009, n.12/E

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Circolare 9 aprile 2009, n. 12/E: “Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Enti associativi e norme in materia di ONLUS”. PREMESSA L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre […]

Decreto ministeriale 18 dicembre 2008

Ministero dello sviluppo economico.D.M. 18 dicembre 2008: “Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l’anno 2009”. (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 66 del 20 marzo 2009) (omissis) Tabella n. 3 CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER LA DETENZIONE DELL’APPARECCHIO FUORI DALL’AMBITO FAMILIARE (Escluse tassa di concessione governativa o comunale […]

Sentenza 17 aprile 2009, n.2331

Con riguardo alla materia del riconoscimento della personalità
giuridica delle associazioni va considerato vigente il principio
secondo il quale l’applicabilità della disciplina speciale sui c.d.
“culti ammessi”, ossia la legge 1159/1929, avviene tutte le volte
che si riscontri la presenza di un fine di culto nell’organizzazione
dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo
assumere nella sua esistenza giuridica (cfr., in tal senso, Cons.St.,
Sez IV, 25.5.1979, n. 369). Trattasi, d’altra parte, dello stesso
principio espresso nella pronuncia 8.11.2006, n. 3621 della Sezione I
del Consiglio di Stato, che ha statuito che l’ente straniero
“avente, nella propria nazione, finalità anche religiose”, non
acquista lo status di ente ecclesiastico (cattolico o diverso dal
cattolico) iscrivendosi nel registro delle persone giuridiche in
Italia, posto che all’uopo occorre seguire il procedimento di cui
alla L. 20 maggio 1985 n. 222, per gli enti cattolici e quello
previsto dalla L. 24 giugno 1929 n. 1159 per gli enti acattolici.
Secondo tale parere della Sezione I, invero, tali norme “sono di
ordine pubblico, e perciò inderogabili”, giacchè allo “status”
di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni di favore che
non possono seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio,
spettando, per legge, al solo Ministero dell’interno
“l’accertamento delle finalità religiose (come costitutive ed
essenziali) di un ente che intenda ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica civile quale ente di culto, e, in tal senso, al
prefetto compete solo l’iscrizione del provvedimento ministeriale
(nel caso di enti cattolici) o del provvedimento governativo (nel caso
di culti diversi) di riconoscimento della personalità giuridica
dell’ente di culto nel registro delle persone giuridiche”. Sulle
base delle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, emergono
dunque, da una parte, il principio che le norme di cui alla legge n.
1159/1929 sono di ordine pubblico e, quindi, non derogabili e,
dall’altra, che le dette norme vanno applicate ogni volta che si
verifichi, nell’organizzazione della associazione richiedente, la
presenza “anche” di una finalità religiosa e/o di manifestazioni
culturali, indipendentemente dal rilievo complessivo che queste
possano assumere nel complesso dell’attività svolta dall’ente.

Sentenza 15 gennaio 2009, n.620

L’art. 2 della L.r. n. 40/93, coerentemente con la legge quadro n.
266/91, stabilisce che le associazioni di volontariato debbano
rivolgersi esclusivamente a fini di solidarietà verso terzi. Tale
requisito non può ritenersi sussistente nel caso di Confraternita che
non escuda – nel proprio statuto – ogni interesse da parte degli
iscritti alle proprie attività, ma che al contario preveda, quale
finalità principale, che gli aderenti siano destinatari delle
attività di sepoltura ed accompagnamento funebre svolte dalla stessa.