Sentenza 27 marzo 2008, n.411
La realizzazione di edifici e strutture destinate al culto rientra tra
le attività sociali e di promozione umana, a cui la nostra Carta
Costituzionale offre particolare rilievo e tutela, sia in quanto
esplicazione del diritto di professare la propria fede religiosa anche
in forma associata (art. 19), sia più in generale quale oggetto di
una formazione sociale nella quale svolgere la personalità umana
(art. 2).