Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 ottobre 2010, n.7050

L’art. 52, comma 3 bis, della legge regionale Lombardia n.
12/2005 (il quale stabilisce che “I mutamenti di destinazione
d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di
opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi
destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”), per la sua collocazione e la sua ratio è
palesemente volto al controllo di mutamenti di destinazione
d’uso suscettibili, per l’afflusso di persone o di utenti,
di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali,
ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva
l’esercizio del culto religioso o altre attività con
riflessi di rilevante impatto urbanistico, che richiedono la verifica
delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette
destinazioni.
La norma non pare quindi applicabile nel caso in
cui l’immobile venga utilizzato da un’associazione
culturale in cui il fine religioso rivesta carattere di
accessorietà e di marginalità nel contesto degli scopi
statutari. Del pari insufficiente è la circostanza che nella
sede dell’associazione sia stata occasionalmente riscontrata la
presenza di persone di religione islamica ovvero di persone raccolta
in preghiera, non potendosi qualificare, ai predetti fini,
“luogo di culto” un centro culturale o altro luogo di
riunione nel quale si svolgano, privatamente e saltuariamente,
preghiere religiose, tanto più ove si consideri che non rileva
di norma ai fini urbanistici l’uso di fatto dell’immobile
in relazione alle molteplici attività umane che il titolare
è libero di esplicare.

Sentenza 15 gennaio 2002, n.6338

In tema di i.v.a., l’attività di bar caffè, con mescita di bevande o
somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il
pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività
commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e
5 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione
temporis”), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni
effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite
dall’associazione. Specificamente nel vigore dell’art. 4 commi 4 e 5
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria
(applicabile nella specie “ratione temporis”), le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese verso pagamento di corrispettivi
specifici in favore dei propri associati devono ritenersi escluse dal
regime i.v.a. solo se effettuate in conformità alle finalità
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive
perseguite dall’associazione stessa.

Legge regionale 03 maggio 2001, n.6

Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6: “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 21 del 7 maggio 2001) (Omissis) Titolo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE ARTICOLO 47 (Contributi all’Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo Studio teologico San Paolo) 1. Il contributo annuo autorizzato […]

Legge regionale 29 novembre 2001, n.29

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 34 del 10 dicembre 2001, Supplemento Ordinario n. 6) (Omissis) ARTICOLO 5 (Registro regionale delle associazioni giovanili) 1. E’ istituito presso la Giunta regionale il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato […]

Legge provinciale 05 marzo 2003, n.2

Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2: “Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 10 del 11 marzo 2003, Supplemento n. 1) (Omissis) Capo II – Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità ARTICOLO 15 (Cause d’ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia […]