Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 gennaio 2016, n.292

Dev’essere ritenuto illegittimo – e va pertanto caducato –
l’art. 4 del d.m. n. 46 del 2013 nella parte in cui identifica
le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico “senza
fini di lucro”, quali destinatarie di contributi pubblici in via
prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, ai sensi
dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
("legge finanziaria 2007"), con le scuole paritarie
“gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro”,
seguendo così il criterio “soggettivo –
formale” della natura giuridica dell’ente gestore,
anziché fare applicazione del criterio “oggettivo”
– coerente con la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, e
con la giurisprudenza nazionale -, in base al quale il fine di lucro
della scuola paritaria va posto in correlazione diretta con le
caratteristiche, economico – commerciali, o meno,
dell’attività esercitata, e non, come detto, con la
natura dell’ente; sicchè, diversamente da quanto
stabilito nel citato art. 4 del decreto impugnato in primo grado, per
scuole paritarie senza scopi di lucro, ai fini dell’erogazione
di contributi pubblici in via prioritaria, non devono intendersi
quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, e neppure
possono essere presi in considerazione gli istituti ammessi a produrre
utilità apprezzabili sul piano economico, ossia contrassegnati
dalla presenza di “lucro in senso oggettivo” ma
assoggettati al divieto di distribuzione degli eventuali utili in
favore di amministratori o soci (c. d. “assenza di lucro
soggettivo”), ma debbono considerarsi tali le scuole paritarie
che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a
titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo
simbolico per il servizio scolastico prestato, o comunque di un
corrispettivo tale da coprire solamente una frazione del costo
effettivo del servizio, dovendo, in questo contesto, il pagamento di
rette di importo non minimo essere considerato fatto rivelatore
dell’esercizio di un’attività con modalità
commerciali.