Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 novembre 2013, n.5523

L’articolo 21 comma 1 della legge regionale Emilia-Romagna n. 31
del 2002 prevede che il certificato di agibilità abbia la
funzione di attestare che l’opera realizzata corrisponda al
progetto approvato e possieda le condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità e risparmio energetico prescritte dalla legge. Tale
certificato (secondo comma) è necessario per tutte le opere di
nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica, mentre se
ne può prescindere solo per opere minori, supplendo solo in tal
caso l’autocertificazione. Nella fattispecie (demolizione e
ricostruzione dei muri interni, redistribuzione dei vani, ampliamento
della superficie del 40%, con ampliamento della zona destinata al
culto) gli interventi hanno certamente raggiunto la “soglia
della ristrutturazione” e in tal senso si è reso
necessario un nuovo certificato di conformità edilizia.

Sentenza 22 settembre 2011

Le prescrizioni urbanistiche impartite nell’esercizio della potestà
pianificatoria delle Amministrazioni Comunali sono espressione
dell’ampia discrezionalità che ad esse compete nella definizione
delle tipologie di utilizzazioni delle singole parti del territorio,
cosicché le scelte effettuate, impingendo nel merito dell’azione
amministrativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti o
manifestamente incompatibili con l’impostazione di fondo
dell’intervento pianificatorio, o manifestamente incompatibili con le
caratteristiche oggettive del territorio, ovvero, ancora, affette da
vizi macroscopici di illogicità e di irrazionalità, di incoerenza
con le scelte di fondo del piano, di difettosa istruttoria e/o mancata
considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti
nell’assetto del territorio, riconducibili all’alveo dell’eccesso di
potere. Nella fattispecie, si è ritenuto che l’Amministrazione
abbia legittimamente differenziato – in relazione al grado di
incidenza derivante dal numero di soggetti in concreto aggregati in
loco – la posizione delle diverse tipopologie di associazioni
(religiose, politiche, sportive e ricreative).