Sentenza 21 novembre 2013, n.5523
L’articolo 21 comma 1 della legge regionale Emilia-Romagna n. 31
del 2002 prevede che il certificato di agibilità abbia la
funzione di attestare che l’opera realizzata corrisponda al
progetto approvato e possieda le condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità e risparmio energetico prescritte dalla legge. Tale
certificato (secondo comma) è necessario per tutte le opere di
nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica, mentre se
ne può prescindere solo per opere minori, supplendo solo in tal
caso l’autocertificazione. Nella fattispecie (demolizione e
ricostruzione dei muri interni, redistribuzione dei vani, ampliamento
della superficie del 40%, con ampliamento della zona destinata al
culto) gli interventi hanno certamente raggiunto la “soglia
della ristrutturazione” e in tal senso si è reso
necessario un nuovo certificato di conformità edilizia.