Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 maggio 2001, n.3931

In tema di i.r.pe.g., alla stregua del disposto dell’art. 111, comma
3, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le prestazioni di servizi (e le
cessioni di beni) rese in favore dei propri partecipanti da una
associazione assistenziale, sia pure “verso pagamento di corrispettivi
specifici o di contributi supplementari, indipendentemente dalla loro
natura oggettiva e dalle modalità della relativa esecuzione, non si
considerano fatte nell’esercizio di attività commerciale all’unica
condizione della conformità di esse alle finalità istituzionali
dell’ente: e ciò in virtù di un dettato normativo inequivoco,
specificamente inteso ad istituire, fra l’altro in favore degli enti
del genere in argomento un trattamento agevolativo peculiare,
correlato ai fini di rilevanza sociale dagli stessi perseguiti,
ravvisati dal legislatore meritevoli di particolare tutela, e
consistente nell’escludere dalla formazione del reddito complessivo
degli enti medesimi i proventi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi considerate, ritenute, iuris ed de iure, non
effettuate nell’esercizio di attività commerciale.