Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 16 marzo 1994, n.11

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11: “Norme di attuazione della legge – quadro sul volontariato”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 53 del 30 marzo 1994) ARTICOLO 1 (Finalità e ambiti di intervento) 1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell’ attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà […]

Legge regionale 21 novembre 1997, n.28

Legge regionale 21 novembre 1997, n. 28: “Tutela dei diritti dei malati”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 23 del 1 dicembre 1997) Capo I – SUI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI SANITARI (Omissis) ARTICOLO 3 (Diritto all’uguaglianza e all’imparzialità) 1. Ogni cittadino ha il diritto di veder riconosciuta la propria specificità derivante […]

Sentenza 04 giugno 2002, n.580

Dall’art. 24, 1 e 4 comma, così come, ad integrazione, dall’art. 27,
2 comma della legge n. 101/1989, è chiaramente esplicitato che le
Comunità ebraiche sono enti di diritto privato, soggette pertanto al
regime giuridico proprio di tali enti, anche relativamente alla
disciplina dei rapporti di lavoro, complessivamente considerata; si
deve attribuire all’art. 31 della stessa legge, ed in particolare
all’inciso “in atto” in essa contenuto, l’unico senso logico e
letterale possibile, ovvero che legislatore ha voluto regolare secondo
il regime giuridico (di tipo pubblicistico) preesistente alla suddetta
legge i soli rapporti ancora non esauriti all’atto della sua
pubblicazione; non certo che, anche per i rapporti instaurati dopo,
continuasse ad operare il regime giuridico originario.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

In considerazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole
statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella
scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di
tutti i requisiti.

Sentenza 17 maggio 2002, n.17134

Fra le imprese commerciali di cui all’art. 4, comma 19, d.l. n. 463
del 1983 rientrano gli istituti scolastici, ancorché aventi la
qualità di congregazione religiosa, in tema di benefici della
fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, perchè il
legislatore dell’epoca, nel riferirsi alle attività commerciali
considerate tali ai fini dell’inquadramento previdenziale, ha operato
un rinvio recettizio o materiale al concetto, al tempo condiviso, di
attività commerciale considerata tale ai fini dell’inquadramento
previdenziale, restando quindi irrilevante la successiva
qualificazione giurisprudenziale di tali istituti come imprese
industriali e trovandosi conferma di tale volontà nella normativa di
settore evolutasi nel tempo. Perciò non risulta configurabile un
dubbio di legittimità costituzionale della normativa così
interpretata in rapporto all’art. 33 Cost. (che vieta ogni forma di
intervento statale in favore di enti o privati che istituiscono scuole
o istituti di istruzione); giacché il beneficio in questione non
veniva accordato agli istituti scolastici privati in quanto tali,
bensì in quanto considerati in un’ottica socio – economica
generalizzata positivamente apprezzata dal legislatore.

Sentenza 15 gennaio 2002, n.6338

In tema di i.v.a., l’attività di bar caffè, con mescita di bevande o
somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il
pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività
commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e
5 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione
temporis”), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni
effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite
dall’associazione. Specificamente nel vigore dell’art. 4 commi 4 e 5
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria
(applicabile nella specie “ratione temporis”), le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese verso pagamento di corrispettivi
specifici in favore dei propri associati devono ritenersi escluse dal
regime i.v.a. solo se effettuate in conformità alle finalità
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive
perseguite dall’associazione stessa.

Sentenza 18 ottobre 2002, n.3614

I dipendenti di enti di assistenza e beneficienza, nella specie i
dipendenti delle Opere pie israelitiche di Torino (passati, a seguito
della soppressione di queste ultime, alle dipendenze della Comunità
israelitica), assunti prima della entrata in vigore della legge n. 101
del 1989, mantengono il regime assicurativo pubblicistico che
sussisteva prima della privatizzazione del loro rapporto di lavoro.

Ordinanza 02 ottobre 2003, n.17087

La controversia instaurata da un dipendente dell’Associazione dei
Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta
(A.C.I.S.M.O.M.) per ottenere l’annullamento della revoca, disposta
dall’Associazione, della quattordicesima mensilità e dell’accollo dei
contributi previdenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice
italiano, poichè si tratta di una domanda che non coinvolge in alcun
modo aspetti relativi all’organizzazione dell’ente pubblico attraverso
cui opera lo Stato estero per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali.

Sentenza 25 settembre 2003, n.2915

In base all’articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, gli
istituti, enti e ospedali che eroghino prestazioni del Servizio
sanitario nazionale hanno diritto all’esonero dal pagamento dei
contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, purché non
perseguano fini di lucro e assicurino ai dipendenti un trattamento per
carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni
familiari dal d.P.R. n. 797 del 1955. L’assenza del fine di lucro,
quale requisito per l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ai sensi dell’art. 23 bis d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sussiste nel caso in cui un ente, pur esercitando attività di
carattere imprenditoriale, destini gli eventuali profitti al
conseguimento delle finalità istituzionali perseguite.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto sussistenti i requisiti per l’esonero in favore di una casa
di cura di proprietà di una congregazione religiosa, avendo accertato
che eventuali avanzi di gestione non venivano incamerati dall’ente
quale profitto dell’attività di cura, ma venivano destinati dall’ente
al miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali).

Sentenza 01 luglio 2003, n.16435

In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la
nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore
ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il
suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa
sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere
considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi
prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che
aveva escluso il carattere imprenditoriale dell’attività svolta dalla
Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa di riposo,
assumendo apoditticamente che la qualifica imprenditoriale è
incompatibile con la funzione socio – assistenziale svolta dalla
Comunità ebraica).